Cassazione, Diritto Penale

Violenza sessuale su minore: la Cassazione esclude l’attenuante della minore gravità in caso di rapporto fiduciario

Cass. Sez. IV, 13 marzo 2025, n. 10024

LA MASSIMA
“Va rilevato che in tema di reati contro la libertà sessuale, deve escludersi la configurabilità dell’attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui la condotta sia stata tenuta ai danni di una minore nell’ambito di un rapporto fiduciario di affidamento tra l’autore del reato e la vittima”

IL CASO
Il Tribunale ha ritenuto l’imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 609bis, comma 2, n. 1, 609ter, ultimo comma, c.p., a lui ascritti e, riconosciuta la continuazione interna e concesse le circostanze attenuanti generiche in via equivalente alla ritenuta aggravante, l’ha condannato alla pena di anni sei di reclusione, dichiarando, altresì, l’imputato interdetto in perpetuo da qualunque ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno, interdetto da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Interposto appello da parte dell’imputato, la Corte d’appello ha confermato la sentenza impugnata. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. Ha contestato, quindi, la violazione di legge ai sensi dell’art. 606 co. 1, lett. e) c.p.p. in relazione all’eccessività della pena ed all’aumento ex art. 81 cpv. c.p., il mancato giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante delle concesse circostanze attenuanti generiche, la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 609bis ult. co. c.p. ed il difetto di motivazione. Ha censurato, altresì, la palese illogicità della sentenza impugnata nella negata applicabilità dell’invocata attenuante di minore gravità di cui all’art. 609bis, co. 3, c.p.; nonché il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante contestata; contestando, altresì, l’assenza di motivazione in ordine alla specifica censura concernente l’aumento ex art. 81, co. 2 c.p.

LA QUESTIONE
Sul punto, si osserva che, contrariamente a quanto censurato dalla difesa, la Corte territoriale ha negato la qualificazione dei fatti come di minore gravità ai sensi dell’art. 609-bis ult. co. c.p., facendo richiamo al contesto domestico ed al conseguente tradimento della fiducia riposta dalla famiglia nei confronti dell’imputato oltre che della pluralità e della eterogeneità degli atti. In ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti con l’aggravante contestata, la Corte di merito ha condiviso il giudizio del giudice di primo grado cui ha fatto rinvio, trattandosi di valutazione tipicamente rimessa al giudizio di merito e come tale non censurabile in questa sede.

LA SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, riconosce che la conclusione adottata dalla Corte di appello sia aderente, in tema di violenza sessuale, al principio secondo cui il riconoscimento dell’attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona offesa minorenne, richiede che ogni singolo fatto sia inquadrato in una valutazione globale, posto che anche un fatto, ritenuto di modesta gravità se valutato singolarmente, può, ove replicato, comportare un aggravamento di intensità della lesione del bene giuridico così da comportare l’esclusione dell’attenuante speciale. Inoltre, con riguardo al numero ed alla attribuibilità degli episodi all’odierno imputato, ai fini dell’aumento a titolo di continuazione, dalla sentenza di primo grado, che a sua volta richiama il racconto della minore, si desume chiaramente che ciascuno dei due uomini (e quindi anche l’odierno imputato) l’aveva toccata più di cinque volte, precisandosi peraltro che gli stessi non avevano mai agito insieme.