Cassazione, Diritto Penale, Sentenze

Violenza sessuale: il contatto fisico non è necessario

Cass. pen., Sez. III, 12 febbraio 2025, sentenza n. 5688

LA MASSIMA
“Affinché possa ritenersi integrato il reato di violenza sessuale in assenza di contatto fisico tra l’imputato e la vittima, l’immediatezza dell’interazione tra costoro non deve necessariamente essere connotata dalla sua contestualità, ben potendo anche essere differita allorquando l’atto involgente la propria corporeità sessuale posto in essere dalla p.o. sia l’effetto della vis psichica ovvero della condotta induttiva esercitata su di lei dall’agente all’interno di un rapporto di causa-effetto, indipendentemente dalla finalità da quest’ultimo perseguite”.

IL CASO
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame è chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dall’imputato avverso la condanna del giudice di secondo grado per i reati di cui agli artt. 612 bis, 56 e 629, 612 ter e 609 bis cod. pen. La vicenda origina dal licenziamento di due colleghi della vittima e dell’imputato, il quale accusava la prima di aver cospirato con il datore di lavoro a tal fine. Per tale motivo, dapprima egli l’aveva costretta con successo a rassegnare le dimissioni prospettandole come alternativa un male ingiusto e, successivamente, tramite applicativo Whatsapp lo stesso pretendeva dalla persona offesa l’invio mensile di denaro per ristorare i due ex colleghi della perdita del posto di lavoro. Tali pretese venivano accompagnate da minacce di gravi ripercussioni a lei e alla sua famiglia, potendo egli vantare conoscenze nell’ambito della malavita locale. Altresì, l’imputato poneva alla vittima, in alternativa al denaro, l’invio di video o foto che la ritraevano in atteggiamenti erotici. L’enorme mole di messaggi e la crescente gravità delle minacce, anche di morte, hanno indotto la vittima a cedere alle pretese illecite: in particolare, oltre all’invio di foto a sfondo erotico, la persona offesa effettuava e inviava all’imputato un video che la ritraeva in atti di autoerotismo realizzato con telecamera da lei azionata, ma in esecuzione degli ordini dal reo impartiti. Questo episodio ha aumentato le pretese dell’imputato, il quale per far capitolare nuovamente la vittima la minacciava di diffondere un video di un loro rapporto intimo realizzato da egli stesso e su consenso di lei ai tempi in cui lavoravano insieme, video poi effettivamente inviato a un terzo.
L’imputato mediante un articolato ricorso di sette motivi lamenta, in estrema sintesi, violazione di legge, mancanza della condizione di procedibilità, nonché vizio di motivazione in ordine ai reati per i quali è stato condannato.

LA QUESTIONE
Particolare rilevanza assume il primo motivo, nel quale l’imputato contesta la configurabilità dell’art. 609 bis cod. pen., posto che tra lo stesso e la vittima non era intercorso alcun contatto fisico. A sostegno di tale vizio, la difesa richiama quella giurisprudenza risalente che considera “atti sessuali” quale espressione di sintesi in cui sono confluite le previgenti ipotesi di congiunzione carnale e di atti di libidine, rispettivamente agli abrogati artt. 519 e 521 cod. pen. Pertanto, nella disamina difensiva l’ambito applicativo dell’art. 609 bis cod. pen. sarebbe limitato solamente a quegli atti che necessitano di un contatto corporeo tra soggetto attivo e vittima, ancorché fugace ed estemporaneo, finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale. Inoltre, mancherebbe comunque la contestualità tra la condotta dell’imputato e della vittima, in quanto il video è stato realizzato in un momento successivo alla richiesta dell’imputato, dunque in sua assenza.

LA SOLUZIONE
La Corte di Cassazione nel dichiarare immeritevole di accoglimento il motivo sopra esposto contribuisce a delineare l’esatta portata dell’art. 609 bis cod. pen. alla luce della consolidata giurisprudenza. In particolare, il reato in esame è posto a presidio della libertà personale dell’individuo, il quale “deve poter compiere o ricevere atti sessuali in assoluta libertà e autonomia, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima”. Questa protezione assoluta si riflette sia sul fatto tipico che sull’elemento soggettivo. In relazione a quest’ultimo profilo, la tutela a oltranza del bene giuridico si manifesta con l’irrilevanza di qualsiasi fine di concupiscenza che deve animare il reo, essendo sufficiente il dolo generico quale “coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa”.
In merito al fatto tipico, è la stessa lettera dell’art. 609 bis cod. pen. a escludere una necessaria interazione fisica e contestualità tra imputato e persona offesa. Difatti, è “sufficiente che sussista tra la condotta intimidatoria dell’agente e l’atto sessuale ricadente sulla vittima il rapporto di causa-effetto, ben potendo quindi l’atto sessuale svolgersi anche in un momento successivo”. È la vis compulsiva a connotare il fatto tipico della violenza sessuale, restando irrilevante la presenza di contatto fisico tra vittima e imputato come la contestualità delle condotte. In altri termini, nel compimento degli atti sessuali è il “coinvolgimento della vittima l’elemento caratterizzante del reato di violenza sessuale in cui la p.o. finisce per assecondare la volontà dell’agente sottostando ai suoi voleri nell’impossibilità o di sovrastarne la violenza fisica o psichica ovvero di resistere alla vis induttiva”. D’altronde, a ritenere diversamente si giungerebbe a un reato dalla “connotazione quanto meno anacronistica in una realtà quale quella attuale sempre più improntata a relazioni di natura virtuale”.
Pertanto, per integrare il delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis cod. pen. è sufficiente che l’atto sessuale sia il risultato di una “vis psichica ovvero della condotta induttiva dell’imputato sulla p.o. […] in un rapporto di causa-effetto”, indipendentemente dalla contestualità delle condotte o dal contatto fisico tra i due.