Violazione degli obblighi di assistenza familiari: il reato persiste anche in caso di successiva nullità del matrimonio

Cass. pen., Sez. VI, 21 maggio 2025, sentenza n. 2684
LA MASSIMA
“In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la fattispecie di cui all’art. 570-bis c.p. si applica anche agli inadempimenti di obblighi economici disposti in favore del coniuge separato, compresi quelli contenuti in provvedimenti interinali del Presidente del Tribunale, e non viene meno retroattivamente in caso di nullità successiva del matrimonio concordatario, anche se con efficacia ex tunc”.
IL CASO
Un soggetto veniva tratto a giudizio per non aver versato al coniuge, in costanza di separazione, l’assegno mensile di mantenimento stabilito in sede civile, così violando l’art. 570-bis c.p. La sentenza di primo grado lo condannava a pena detentiva, provvisionale e spese, con sospensione condizionale subordinata. In appello, la pena veniva rideterminata in una mera sanzione pecuniaria. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’inapplicabilità dell’art. 570-bis c.p. alla condotta del prevenuto, l’effetto travolgente della nullità canonica del matrimonio già delibata, l’omessa valutazione di tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, nonché la persistenza della condizione alla sospensione condizionale. Nel frattempo, la parte civile revocava la costituzione e interveniva remissione di querela.
LA QUESTIONE
La pronuncia affronta diversi temi centrali: se l’art. 570-bis c.p. sia applicabile anche all’inadempimento di obblighi economici verso il coniuge separato e non solo verso i figli; se tale reato possa dirsi insussistente in caso di successiva delibazione della nullità del matrimonio con effetto ex tunc; se la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche possano essere invocate; infine, se la sospensione condizionale della pena debba restare subordinata a una condizione anche in assenza di impugnazione sul punto.
LA SOLUZIONE
La Corte ha rigettato il ricorso in ogni sua parte.
In primo luogo, la cassazione ha afferma la piena continuità normativa tra l’art. 570-bis c.p. e le pregresse disposizioni extra codicistiche (art. 12-sexies L. n. 898/1970 e art. 3 L. n. 54/2006), chiarendo che l’introduzione della norma nel Codice penale non ha inteso restringerne l’ambito applicativo. Di conseguenza, l’omesso versamento dell’assegno disposto in favore del coniuge separato è penalmente rilevante, anche se derivante da un provvedimento interinale.
Quanto alla delibazione della nullità canonica del matrimonio, la Corte ha ribadito che tale evenienza non elide gli obblighi economici sorti medio tempore, né esclude la punibilità per il periodo antecedente all’efficacia della sentenza ecclesiastica nello Stato. La rilevanza penale dell’inadempimento deve essere valutata al momento della condotta, e resta fermo il principio per cui la buona fede dei coniugi rileva ai fini del matrimonio putativo ex art. 128 c.c., salvaguardando gli effetti civili fino alla sentenza di nullità.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, i giudici hanno osservato come l’inadempimento si sia protratto per oltre tre anni, rendendo manifesto l’elevato disvalore penale della condotta. La doglianza in merito alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è stata parimenti rigettata in quanto infondata, rilevando l’assenza di resipiscenza e comportamenti riparatori.
La revoca della costituzione di parte civile, infine, ha determinato l’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del motivo relativo al risarcimento. Infine, la mancata censura in appello sull’apposizione della condizione alla sospensione condizionale rende il relativo motivo inammissibile per giudicato interno, ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p.
Nota a cura di Caterina D’Alessandro