Cassazione, Diritto Processuale Penale, Sentenze

Utilizzabilità cautelare dei dati estrapolati da dispositivi telefonici

Cass. pen., Sez. V, 15 luglio 2025, sentenza n. 25994

LE MASSIME

“In tema di misure cautelari, sono pienamente utilizzabili i dati estrapolati da dispositivi telefonici trasfusi in atti di polizia giudiziaria ovvero oggetto di accertamenti tecnici irripetibili, trasmessi ai giudici, sia gli uni che gli altri, senza l’invio dei supporti informatici da cui gli stessi sono stati estratti”.

“L’obbligo per il P.M. di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste, ai sensi dell’art. 335, comma 1-bis, c.p.p., solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l’emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, cosicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato”.

“Non rientra nel novero degli atti irripetibili l’attività di estrazione di copia di “files” archiviati in un computer, trattandosi di un’operazione meramente meccanica e sempre riproducibile, priva di carattere valutativo e che non determina alcuna alterazione dello stato delle cose in grado di pregiudicare la genuinità del suo contributo conoscitivo”. 

IL CASO

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull’ordinanza del Tribunale, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. ed applicativa della custodia cautelare in carcere, in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 630 c.p. (capo 1) e 2, 4, 7 della legge n. 895/1967 (capo 3).

Avverso tale ordinanza, l’indagato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolandolo in tre motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 309, commi 10 e 5, e 291, comma 1, c.p.p. per avere il Tribunale ritenuto integralmente trasmessi gli atti presentati a fondamento della richiesta cautelare, nonché ha eccepito il vizio di motivazione in riferimento alle doglianze difensive esposte sul punto. Nello specifico, l’indagato ritiene che, ai fini della conferma o meno dell’ordinanza cautelare, il Tribunale possa e debba consultare i file informatici, anche solo per assicurare che quanto riportato a verbale o nella C.N.R. sia completo e non costituisca una prospettazione accusatoria parziale e unilaterale.

Con il secondo motivo, l’indagato ha dedotto la violazione degli artt. 360 e 364 c.p.p. e, in particolare, la nullità e/o inutilizzabilità nei propri confronti degli accertamenti tecnici irripetibili svolti, in quanto, sebbene non ancora formalmente iscritto nel registro degli indagati, egli era stato già raggiunto da indizi di reità.

Infine, con il terzo motivo, l’indagato ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 273, 274 comma 1, lettera c), 275, comma 3, del codice di rito, per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 3, nonché il pericolo di reiterazione del reato o comunque per aver ritenuto adeguata e proporzionata la misura della custodia cautelare in carcere.

LA QUESTIONE

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte attiene all’utilizzabilità, ai fini cautelari, dei dati estrapolati da dispositivi telefonici e trasfusi in atti di polizia giudiziaria ovvero oggetto di accertamenti tecnici irripetibili, quest’ultimi svolti in assenza di contradditorio. Al riguardo, la Corte ha altresì colto l’occasione per meglio delineare l’obbligo del PM di iscrivere ai sensi dell’art. 335, comma 1-bis, c.p.p. il nome della persona alla quale è attribuito il fatto di reato, nonchè per esplicitare quando un accertamento deve considerarsi tecnicamente irripetibile.

LA SOLUZIONE

La Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto, dichiarandolo infondato.

In relazione al primo motivo di ricorso, il giudice di legittimità lo ha ritenuto generico, posto che la mancata trasmissione di un atto al Tribunale del riesame rileva, ex art. 309, comma 10, c.p.p. nella misura in cui, esso, sia stato effettivamente utilizzato dal giudice a fondamento del provvedimento coercitivo genetico. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che il ricorrente non ha specificatamente indicato i dati sostanziali decisivi sottratti, per tal modo rendendo del tutto ininfluente la lamentata omessa trasmissione del supporto informatico ad incidere sulla pienezza del controllo demandato al Tribunale del Riesame, circa la ricorrenza dei presupposti formali e sostanziali della misura coercitiva.

Sotto il profilo della lesione del diritto di difesa, la pronuncia in commento, dopo aver richiamato i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha ribadito il principio della piena utilizzabilità, ai fini cautelari, delle risultanze contenute in dispositivi informatici e trasfusi in atti di polizia giudiziaria, anche in assenza della trasmissione dei relativi supporti informatici, pur riconoscendo il diritto del difensore di chiedere l’acquisizione dei supporti non trasmessi, indicando le ragioni della loro rilevanza.

Parimenti, è stato ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso, relativamente al mancato avviso al prevenuto del compimento degli accertamenti irripetibili. Sotto tale profilo, la Suprema Corte, ritenendo l’ordinanza impugnata immune da censure, ha specificato che: a) l’obbligo per il P.M. di iscrivere il nome della persona nel registro delle notizie di reato sussiste solo qualora siano stati acquisiti indizi che, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l’emissione di provvedimenti restrittivi, posseggano una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, cosicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato; b) l’attività di estrazione di copia di “files” archiviati in un computer non rientra nel novero degli atti irripetibili, trattandosi di un’operazione meramente meccanica e sempre riproducibile, priva di carattere valutativo e che non determina alcuna alterazione dello stato delle cose in grado di pregiudicare la genuinità del suo contributo conoscitivo.

Infine, con riferimento al terzo motivo di gravame, i giudici di legittimità hanno ritenuto che le censure formulate non paiano idonee a scalfire l’impianto argomentativo dell’ordinanza impugnata e le risultanze probatorie su cui essa si fonda.

Alla stregua di tali argomentazioni la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

Segnalazione a cura di Riccardo Giuseppe Carlucci