Cassazione, Diritto Penale, Sentenze

Truffa mediante bonifico su carta ricaricabile collegata a IBAN: momento consumativo e competenza territoriale

Cass. pen., Sez. II, 15 luglio 2025, sentenza n. 25992

 

LE MASSIME

“Il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni online, in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, trovando, invece, applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, le regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p. laddove non sia determinabile il luogo di riscossione”.

“Attraverso il pagamento a mezzo di carta ricaricabile collegata a conto corrente a cui fa riferimento un autonomo IBAN, si realizza un’operazione assimilabile ad un bonifico bancario che si caratterizza per il fatto che il momento dell’ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte dell’accipiens, avendo il denaro – oggetto dell’operazione – come destinazione un autonomo conto corrente acceso presso la banca del destinatario in luogo fisico assolutamente individuabile e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall’ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione”.

 IL CASO

L’imputato è stato condannato nel merito per concorso nel reato di truffa, avendo indotto la persona offesa ad effettuare una ricarica, tramite sportello bancomat, su una carta a lui intestata.

Avverso la pronuncia della Corte d’Appello, che ha confermato quanto statuito dal Tribunale, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto l’incompetenza territoriale del Tribunale ove il giudizio era stato radicato, in quanto la carta era collegata ad un conto corrente attivato in un luogo diverso da questo seppur ben individuabile. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato un vizio di motivazione in ordine alla sufficienza della mera titolarità della carta di credito ai fini della riferibilità soggettiva della condotta all’imputato. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di assenza di motivazione e violazione dell’obbligo di motivazione in ordine alla individuazione del contributo dell’imputato nella truffa perpetrata in danno della persona offesa. Da ultimo, è stata eccepita la violazione dell’art. 99 c.p. con riferimento all’applicazione della recidiva all’imputato.

LA QUESTIONE

La Corte è stata chiamata a valutare il momento consumativo del reato di truffa online commessa mediante bonifico effettuato su carta connessa ad un conto corrente, con conseguente determinazione del foro di competenza ove radicare il giudizio.

 LA SOLUZIONE

La Suprema Corte ha ritenuto fondato ed assorbente rispetto agli altri il primo motivo di ricorso, inerente alla competenza territoriale.

In particolare, gli Ermellini hanno sovvertito le statuizioni della Corte d’appello che, nel determinare il locus commissi delicti del caso di specie, ha applicato i criteri suppletivi di cui all’art. 9 c.p.p. in ragione del fatto che la truffa online realizzatasi mediante accreditamento della somma su una carta di credito collegata ad un conto corrente si consumerebbe (con conseguente realizzazione del danno) nell’immediato con la perdita della somma da parte della persona offesa, con impossibilità di individuare il luogo in cui realizza il vantaggio.

Facendo in parte proprie le argomentazioni addotte dal ricorrente, invece, la Corte di legittimità ha sottolineato che l’atto dispositivo posto in essere dalla persona offesa è equiparabile ad un bonifico effettuato online dal momento che la somma prelevata dalla stessa è confluita su un conto corrente autonomo.

Ed invero, in richiamo di precedenti pronunce, i giudici di legittimità, con riferimento all’individuazione della competenza territoriale in relazione alla truffa contrattuale consumatasi mediante bonifico online con accredito su conto corrente, hanno ribadito che il delitto in parola si perfeziona nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa.

L’effettuazione del bonifico non è, infatti, elemento idoneo a radicare la competenza territoriale, perché non consente di individuare il luogo fisico in cui lo stesso è stato effettuato.

Dunque, nei casi in cui il profitto della truffa venga conseguito con bonifico bancario, ai fini di individuazione della competenza si fa riferimento al luogo in cui la somma viene accreditata per la riscossione e non a quello del luogo in cui il bonifico è stato effettuato.  In tale ottica, nel caso di truffa contrattuale online, il delitto si perfeziona nel luogo in cui l’agente ha conseguito l’ingiusto profitto riscuotendo la somma e non nel luogo in cui è stata data disposizione per il pagamento. Tuttavia, attraverso il pagamento a mezzo di carta ricaricabile collegata a conto corrente a cui fa riferimento un autonomo IBAN, si realizza un’operazione assimilabile ad un bonifico bancario: in tal caso – analogo a quello di specie – il momento dell’ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma, avendo il denaro oggetto dell’operazione come destinazione un autonomo conto corrente acceso presso un luogo fisico assolutamente individuabile e potendo il bonifico bancario essere revocato dall’ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione. Risulta, quindi, assolutamente certo il luogo di consumazione della truffa e non è necessario il ricorso ai criteri suppletivi di cui all’art. 9 c.p.p.

Pertanto, la Corte di Cassazione, ritenendo fondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal ricorrente, ha annullato la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado con rinvio per nuovo giudizio innanzi al Tribunale competente per territorio.

Nota a cura di Viola Migliarini (Funzionario Addetto all’Ufficio per il Processo)