Cassazione, Diritto Penale, Sentenze

Truffa e minorata difesa: esclusa l’aggravante se non vi è vantaggio concreto dall’uso della rete

Cass. pen., Sez. II, 23 gennaio 2025, sentenza n. 2818

LA MASSIMA
“In tema di truffa, è configurabile l’aggravante della minorata difesa mediante l’approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete, negando la ricorrenza dell’aggravante per il solo fatto che la truffa sia realizzata con strumenti informatici o telematici senza che ciò comporti una reale e specifica situazione di vantaggio per l’autore”.

IL CASO
Con la pronuncia oggetto di ricorso, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale in primo grado con la quale l’imputato, titolare di una impresa individuale avente ad oggetto la compravendita di autovetture, è stato condannato per il reato di truffa aggravata dall’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa (segnatamente, l’aver svolto le trattative per via telematica e telefonica), fattispecie punita ai sensi dell’art. 640, comma 2, n. 2 bis) in relazione all’art. 61, comma 1 n. 5 c.p.
Avverso la sopracitata decisione, l’imputato tramite il suo difensore ha proposto ricorso per Cassazione articolando tre motivi di doglianza: con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità penale in quanto, secondo la prospettazione difensiva, non vi sarebbe stato alcun artificio da parte dell’imputato il quale ha compiuto le trattative fornendo il proprio numero telefonico e la corretta identità, sicché il comportamento adottato costituirebbe asseritamente mero inadempimento contrattuale non avente rilievo penale; con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione per l’erronea configurazione dell’aggravante della minorata difesa, considerato che l’imputato, seppur per vie telefoniche, si è presentato con il proprio nome, fornendo il proprio numero telefonico e di conto corrente e indicando gli estremi della impresa individuale di cui era titolare; infine, con il terzo motivo di ricorso l’imputato ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla dichiarata inammissibilità della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

LE QUESTIONI
Investiti della questione tramite ricorso, i giudici di legittimità sono stati chiamati a valutare la ricorrenza della circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61, comma 1, n. 5) c.p. in tema di truffa, laddove le trattative siano state svolte mediante il ricorso a strumenti telematici.

LA SOLUZIONE
Esaminati i motivi di doglianza, la Corte di Cassazione ha ritenuto di accogliere il ricorso, limitatamente al secondo motivo relativo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della minorata difesa, dichiarando inammissibili i restanti motivi di doglianza.
Per quanto di interesse in questa sede, i giudici di legittimità hanno censurato la soluzione adottata dalla Corte territoriale poiché aveva ritenuto sufficiente il mero svolgimento delle trattative per via telematica e telefonica per il riconoscimento dell’aggravamento sanzionatorio della truffa nella vendita di un veicolo.
Invero, secondo la tradizionale interpretazione, l’introduzione di tale circostanza aggravante aveva costituito lo strumento per assicurare una tutela a forme di commercio dematerializzato, particolarmente insidiose in quanto preclusive di una visione diretta del bene e di un contatto diretto con il venditore.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità aveva avvertito altresì l’esigenza di evitare una generalizzazione della sussistenza della sopracitata aggravante in tutti i casi di c.d. truffe on line, ossia nei casi in cui la condotta asseritamente decettiva fosse stata eseguita con modalità telematiche; infatti, secondo la Suprema Corte, è sempre necessaria la prova del concreto e consapevole approfittamento da parte dell’autore delle opportunità decettive offerte dalla rete, considerato che non sempre l’uso della modalità telematica comporti una reale e specifica situazione di vantaggio, richiedendosi uno scrutinio caso per caso.
A sostegno del suo indirizzo, la Suprema Corte ha aggiunto che con l’introduzione del n. 2 ter) al secondo comma dell’art. 640 c.p. facendo esplicitamente riferimento all’uso di “strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’altrui identificazione”, è stato delimitato il perimetro dell’aggravante di cui al n. 2 bis, escludendosi pertanto la condizione di minorata difesa qualora vi siano stati contatti reali, seppur telefonici, ovvero la trasparenza delle informazioni attraverso la fornitura di dati identificativi, quali come nel caso di specie, il nome ovvero il numero di conto corrente.
In conclusione, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 640, comma 2 bis c.p., escludendola, e rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello per la sola determinazione della pena, confermando nel resto il definitivo accertamento della responsabilità penale.