Cassazione, Diritto Penale, Sentenze

Simulazione di reato: è sufficiente l’astratta possibilità di indagine

Cass. pen., Sez. VI, 18 febbraio 2025, sentenza n. 6729

“Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato è sufficiente che la falsa denuncia determini l’astratta possibilità di un’attività degli organi inquirenti diretti all’accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all’art. 367 c.p.”

IL CASO
La Corte d’Appello confermava la sentenza di condanna del primo grado di giudizio, che aveva ritenuto l’imputato responsabile del delitto di cui all’art. 367 c.p., per aver presentato denuncia presso i Carabinieri, falsamente affermando di aver subito il danneggiamento della propria vettura.
Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, denunciando con un unico motivo la violazione di legge in relazione all’art. 367 c.p.
Ad avviso del difensore, infatti, non potevano considerarsi integrati gli estremi del delitto di simulazione di reato, atteso che l’imputato si era limitato a segnalare un mero illecito civile, ossia una condotta di violazione delle norme sulla circolazione stradale, non idonea a determinare il pericolo di avvio di un procedimento penale.
L’imputato, più in particolare, si era limitato a richiedere l’acquisizione dei filmati di una videocamera che riprendeva il luogo in cui l’auto era parcheggiata, richiesta che i Carabinieri avrebbero dovuto considerare irricevibile. Difetterebbe, inoltre, l’elemento soggettivo del reato, che considera necessaria la consapevolezza e volontà di attivare il meccanismo dell’indagine penale pur consapevole della falsità della denuncia sporta.

LA QUESTIONE
La questione sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità attiene alla natura del delitto di cui all’art. 367 c.p.

LA SOLUZIONE
La Sesta sezione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ricorda che l’integrazione del delitto di simulazione di reato di cui all’art. 367 c.p. deve considerarsi esclusa solo nell’ipotesi in cui la denuncia sia affetta da falsità palese, per la sua intrinseca inverosimiglianza o per il modo della sua proposizione o per l’atteggiamento tenuto dal denunciante.
Nel caso oggetto del giudizio, l’imputato aveva falsamente riferito che ignoti avevano provocato l’ammaccatura del cofano anteriore della sua autovettura, parcheggiata sulla pubblica via. Il fatto raccontato, dunque, poteva astrattamente essere ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 635, comma II, c.p., trattandosi di un mezzo esposto alla pubblica fede.
Attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all’art. 367 c.p., pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato è sufficiente che la falsa denuncia determini l’astratta possibilità di un’attività da parte degli organi inquirenti volta all’accertamento di quanto denunciato.