Presupposti applicativi della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel reato di violenza sessuale

Cass. pen., Sez. III, 8 luglio 2025, sentenza n. 24993
LA MASSIMA
“In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento dell’attenuante del fatto di minore gravità di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, tali da poter ritenere che la libertà sessuale sia stata compromessa in maniera non grave, così come al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici e alle conseguenze sul suo sviluppo psicofisico, mentre ai fini del diniego della stessa è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità; ai fini della concedibilità dell’attenuante speciale rilevano, poi, solo gli elementi indicati nel comma primo dell’art. 133 cod. pen., e non anche quelli elencati nel comma secondo del medesimo articolo.”
IL CASO
La pronuncia in esame prende le mosse dalla sentenza, resa ex art. 444 c.p.p., con cui il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale, riconosciute la circostanza attenuante di cui al comma terzo dell’art. 609-bis c.p., la circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. e le circostanze attenuanti generiche, condannava l’imputato per il reato previsto e punito dall’art. 609-bis c.p.; lo stesso, infatti, era stato ritenuto responsabile dell’aggressione compiuta in orario notturno ai danni di una donna che stava rientrando nel proprio garage, la quale veniva spinta a terra e costretta a subire plurimi toccamenti nelle parti intime fino a che, dopo essersi divincolata per due volte, ella riusciva infine a trovare rifugio all’interno della sua abitazione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, articolando un unico motivo, a mezzo del quale deduceva violazione di legge in relazione all’art. 609-bis, ultimo comma, c.p. per erronea qualificazione giuridica del fatto, e chiedeva pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
Ad avviso del Procuratore Generale, invero, il giudice di prime cure aveva manifestamente errato nel ritenere sussistente l’attenuante del fatto di minore gravità, e ciò emergeva con indiscussa immediatezza dalla concreta estrinsecazione della condotta, puntualmente descritta nel capo di imputazione: l’uomo aveva difatti assalito la persona offesa in orario notturno, gettandola a terra con violenza e attingendola alle parti intime più volte, nonostante questa avesse opposto resistenza.
Onde giustificare la concessione dell’attenuante di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, c.p., il Tribunale aveva poi espresso una motivazione apparente, basandosi sulla mera incensuratezza dell’imputato – elemento, questo, giudicato a tal fine irrilevante – e riferendosi alle modalità di commissione del reato in modo generico, senza effettuare una globale valutazione del fatto.
LA QUESTIONE
La questione giuridica sottesa al caso di specie attiene all’individuazione dei parametri sui quali deve poggiare la valutazione del giudicante in ordine al riconoscimento dell’attenuante del fatto di minore gravità nel reato di violenza sessuale, prevista dall’ultimo comma dell’art. 609-bis c.p.; tale norma configura una circostanza attenuante speciale, ad effetto speciale e generica, per il cui effetto la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi “nei casi di minore gravità”.
La giurisprudenza si è fatta carico di delimitare la portata applicativa di detta previsione, ravvisando la sussistenza dell’attenuante in discorso soltanto nei casi di particolare lievità del fatto delittuoso; sul punto, vengono unanimemente considerati indici di valutazione i parametri di cui all’art. 133, comma 1 c.p., incidenti sulla materialità del fatto e sulle modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, nonché sulle conseguenze lesive arrecate alla persona offesa.
In sostanza, quindi, secondo un indirizzo interpretativo ormai consolidato, la violenza sessuale di minore gravità è ravvisabile solo allorquando, in base a tutti gli indici posti come parametro valutativo, la condotta incriminata complessivamente intesa presenti scarsa portata offensiva; pertanto, anche la gravità di un singolo indice è idonea a escluderla.
In particolare, la Cassazione è dunque chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della pronuncia del Tribunale di prime cure nella parte in cui la stessa fonda la sussistenza dell’attenuante ex art. 609-bis, comma 3, c.p. su un esame soltanto generico delle modalità di commissione del delitto, nonché sulla incensuratezza dell’imputato.
LA SOLUZIONE
La Corte ha accolto il ricorso proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza impugnata, giudicandolo fondato.
Nell’esporre i motivi che hanno portato a siffatta decisione, gli Ermellini compiono una premessa di natura procedurale, chiarendo ancora una volta come, in tema di patteggiamento, possa essere dedotta con ricorso per cassazione l’erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto, purché l’errore sia manifesto e la predetta qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.
Ciò posto, gli stessi passano dunque a dirimere la questione di diritto loro sottoposta, ribadendo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità prevista dall’ultimo comma dell’art. 609-bis c.p., è necessario fare riferimento a una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, tali da poter ritenere che la libertà sessuale sia stata compromessa in maniera non grave, così come al danno arrecato alla persona offesa in termini sia psicologici sia connessi al suo futuro sviluppo psicofisico; di contro, per il diniego dell’attenuante in discorso è ritenuta sufficiente la presenza anche di un unico elemento di conclamata gravità.
Ancora per pacifico indirizzo interpretativo, poi, elementi in base al quale valutare la sussistenza del fatto di minore gravità nella violenza sessuale sono solo quelli di cui al primo comma dell’art. 133 c.p., e non anche gli indici elencati nel secondo capoverso del medesimo articolo; inoltre, in punto di analisi del fatto reato, non rilevano di per sé la natura o l’entità dell’abuso, essendo necessario valutare il fatto nel suo complesso.
In ragione dei suddetti principi, argomenta la Corte, nel caso de quo l’esame formale del contenuto dell’imputazione è sufficiente a rivelare l’erroneità estrinseca e manifesta della valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza della circostanza attenuante della minor gravità ex art. 609-bis, comma 3, c.p., giacché risulta evidente dalla mera lettura della stessa come le modalità del fatto e le circostanze dell’azione ivi descritte abbiano comportato una non lieve compressione della libertà sessuale della persona offesa; ancora, tale valutazione appare altresì immotivata, in quanto generica e basata su un elemento – quello dell’incensuratezza dell’imputato – ritenuto del tutto irrilevante ai fini dell’applicabilità dell’attenuante in parola.
Pertanto, il Supremo Consesso ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.
Nota a cura di Irene Pellegrini (Funzionario giudiziario)