Cassazione, Diritto Penale, Sentenze

Persona offesa e consapevolezza dell’illiceità del fatto: riflessi sulla tempestività della querela

Cass. Pen., Sez. V, 16 aprile 2025, sentenza n. 15149

 

LA MASSIMA

“La decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto”.

 

IL CASO 

La Procura della Repubblica aveva contestato al presidente del consiglio di amministrazione e al vicepresidente nonché membro del c.d.a. di una società cooperativa il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621, comma 1, c.c.), per avere esposto, nel bilancio di esercizio di fine anno, e nella relativa nota integrativa, fatti non rispondenti al vero, riportando dei costi inesistenti per un importo tale da annullare il debito verso un terzo creditore.

Inoltre, veniva contestato loro il delitto di infedeltà patrimoniale (art. 2634, commi 1 e 4, c.c.), commesso in concorso, per avere, nelle qualità dianzi richiamate, costituito una nuova società a responsabilità limitata, in cui il presidente del c.d.a. rivestiva la carica di socio unico e amministratore, in conflitto di interessi con le sue cariche nella cooperativa, e per avere fatto conferire alla predetta tre incarichi per prestazione di servizi, per un importo complessivo di rilievo.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza del Tribunale di primo grado che aveva condannato gli imputati, dichiarava non doversi procedere per il reato di infedeltà patrimoniale per tardività nella presentazione della querela.

In sintesi, le indagini preliminari erano state intraprese a seguito di diverse querele sporte da alcuni soci della società cooperativa: per la Corte d’Appello i querelanti avrebbero potuto trarre la notizia del denunciato reato di infedeltà patrimoniale, nei suoi tratti essenziali, dalla produzione documentale avvenuta, a opera dell’imputato, durante un consiglio di amministrazione di novembre.

Secondo il ricorrente, nel giudicare la tardività della notitia criminis, la Corte avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità sul tema, che indica come il termine per proporre querela decorre dal momento in cui si abbia notizia precisa, diretta ed effettiva di tutti gli elementi costitutivi del reato, situazione che non si era creata affatto nel momento indicato, dato che, a novembre, il presidente, poi imputato, aveva messo a disposizione del consiglio di amministrazione documenti che, esaminati, avrebbero potuto giustificare la proposizione della querela all’esito di ulteriori accertamenti.

 

LA QUESTIONE

La questione riguarda la tempestività della querela, con particolare attenzione a tutte quelle situazioni che esigono un’attività di analisi complessa degli elementi di fatto da cui potrebbero individuarsi elementi di reità (nel caso di specie, l’esame di complessa documentazione contabile).

 

LA SOLUZIONE

In premessa, la Cassazione rammenta che il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui la notizia di reato pervenga a conoscenza del querelante, restando, però, a carico di chi deduce la sua tardività, la prova del difetto di tempestività della stessa.

Nel caso in esame, la Cassazione riconosce che la materia è di per sé complessa e la ricezione di documentazione bancaria nell’esercizio di un’attività societaria, da cui poi ricavare sufficienti elementi per dar corso alle indagini preliminari, non può costituire indissolubilmente il momento da cui far decorrere i termini per presentare un’eventuale querela.

Invero, nella sentenza – risolvendo la questione pratica – il Collegio enuncia un monito di indubbia utilità per giudicare future questioni analoghe, sicché spiega che “al medesimo [chi ha ricevuto la documentazione e ha poi presentato querela] dovevano essere, quantomeno, lasciati alcuni giorni per pervenire ad un suo esaustivo esame. Quei pochi giorni, non più di una decina, che avrebbero consentito di ritenere, comunque, tempestiva la querela”.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto.

La sentenza di secondo grado, pertanto, è annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Nota a cura di Filippo Marco Maria Bisanti (Docente universitario a contratto e ufficiale di polizia giudiziaria)