Cassazione, Diritto Penale, Sentenze

Overruling in malam partem e causa di esclusione della colpevolezza: il caso dell’art. 615-ter c.p.

Cass. pen., Sez. V, 10 settembre 2025, sentenza n. 30516

LA MASSIMA

Il mutamento giurisprudenziale sfavorevole costituisce causa di esclusione della colpevolezza laddove l’imputato, al momento del fatto, ha agito facendo affidamento su una regola giurisprudenziale consolidata che escludeva la rilevanza penale della condotta.

IL CASO

La vicenda posta all’attenzione della Corte di Cassazione trae origine dal ricorso presentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello territorialmente competente avverso la sentenza di secondo grado. In particolare, i giudici d’appello avevano assolto l’imputato dal delitto di cui all’art. 615-ter “perché il fatto non costituisce reato” ai sensi dell’art. 5 c.p. in quanto, al momento del fatto, l’imputato poteva fare affidamento su una regola giurisprudenziale stabilizzata, in seguito superata da una pronuncia delle Sezioni Unite produttiva di un overruling sfavorevole.

Attraverso l’unico motivo di ricorso dedotto, la parte ricorrente ha evidenziato che non ci si troverebbe dinanzi ad un’ipotesi di overruling sfavorevole.

LA QUESTIONE

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla rilevanza del mutamento giurisprudenziale sfavorevole nell’ordinamento penale interno.

LA SOLUZIONE

La Suprema Corte ha affrontato il tema dell’overruling sfavorevole nel nostro ordinamento passando in rassegna le principali pronunce delle Sezioni Unite in materia.

La sentenza “Genco” (Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2019, n. 8544) ha affermato che non può invocarsi l’inevitabilità dell’ignoranza del precetto in presenza di un mero contrasto sincronico tra interpretazioni giurisprudenziali. Nello stesso senso, la sentenza Clemente (Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2024, n. 16153) ha ribadito che l’incertezza derivante dai contrastanti orientamenti interpretativi giurisprudenziali non determina l’imprevedibilità da overruling e non abilita, da sola, l’applicazione della condizione soggettiva della scusabilità dell’errore. Infine, la più recente sentenza “Valca” (Cass., Sez. Un., 10 aprile 2025, n. 27515) ha sottolineato la necessità, ai fini della configurazione dell’overruling, di un pregresso e stabile indirizzo di tale pregnanza da non poter lasciare dubbi di sorta all’agente circa le conseguenze penali della propria azione.

Chiarito ciò, la Corte di Cassazione analizza, in seguito, la sentenza “Boenzi” (Cass. pen., Sez. VI, 26 marzo 2024, n. 28594), posta alla base dell’assoluzione in secondo grado. La pronuncia in esame ha distinto tra due tipologie di overruling: evolutivo e innovativo. Nel primo rientrano le interpretazioni prevedibili conseguenti ad un’evoluzione fisiologica del dato normativo, mentre nel secondo sono ricomprese le interpretazioni imprevedibili che estendono l’area del penalmente rilevante.

È stato affermato, in particolare, che lo strumento idoneo a modificare un orientamento interpretativo favorevole senza creare frizioni con i principi di legalità sostanziale e di irretroattività sfavorevole è l’art. 5 c.p.

La colpevolezza, alla luce dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 5 c.p. fornita dalla pronuncia della Corte Cost. n. 364/1988, consente di tutelare l’individuo contro le incertezze derivanti dal fermento giuridico, legislativo e giurisprudenziale.

Tenuto conto di tali premesse, la Corte di Cassazione ha negato la sussistenza, nel caso di specie, di un caso di overruling sfavorevole.

Invero, il delitto previsto dall’art. 615-ter c.p. è stato interessato da due interventi delle Sezioni Unite che si pongono tra loro in un rapporto che la Corte di Cassazione definisce “evolutivo-chiarificatore”.

Secondo la prima pronuncia (Cass., Sez. Un. Casani, 27 ottobre 2011, n. 4694), ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 615-ter c.p., sono irrilevanti gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso dell’autore nel sistema informatico.

La più recente pronuncia a Sezioni unite (Cass., Sez. Un. Savarese, 18 maggio 2017, n. 41210), affrontando l’ipotesi del fatto commesso da un pubblico ufficiale, ha precisato che integra il delitto di cui all’art. 615-ter c.p. la condotta di colui che, pur essendo autorizzato ad accedere al sistema, vi si introduca per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.

La Cassazione ritiene, quindi, che i principi affermati dalle due pronunce non diano luogo ad un vero e proprio mutamento innovativo essendo, a ben vedere, integrabili l’uno con l’altro.

L’accesso ai sistemi informatici, invero, deve ritenersi abusivo laddove realizzi uno sviamento di potere, ovvero sia effettuato per realizzare finalità ontologicamente estranee a quelle per le quali l’autore della condotta è autorizzato.

La seconda pronuncia a Sezioni Unite, in quest’ottica, rappresenta una evoluzione fisiologica del precedente indirizzo interpretativo e non può costituire il presupposto di una scusabilità, radicata sul piano della colpevolezza, dell’ignoranza del precetto penale.

Nel caso di specie, la condotta dell’imputato, consistita nell’accesso al sistema informatico ministeriale per spiare la compagna e il figlio, integra una ipotesi paradigmatica di sviamento di potere, con la conseguenza che non si è in presenza di alcun mutamento giurisprudenziale imprevedibile, tantomeno sfavorevole, rispetto ad un precedente stabile delle Sezioni Unite.

Sulla base di tale ragionamento, la Corte di Cassazione, affermando l’insussistenza di un’ipotesi di overruling sfavorevole, ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata.

Nota a cura di Azzurra Francazi