Cassazione, Diritto Penale

Omicidio preterintenzionale: la Cassazione chiarisce il ruolo della prevedibilità concreta dell’evento mortale

Cass. Sez. V, 18 marzo 2025, n. 10865

LA MASSIMA
“L’elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto per l’evento mortale”

IL CASO
La vicenda oggetto della sentenza in epigrafe ha origine da due ricorsi per cassazione presentati dai difensori di due imputati avverso la sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice di primo grado, che aveva dichiarato i due imputati colpevoli per i reati di omicidio e di lesioni volontarie aggravati dai futili motivi, rideterminava la pena inflitta, riqualificando il reato come omicidio preterintenzionale; la Corte d’Appello, infatti, riteneva che l’esito infausto fosse andato oltre le intenzioni degli imputati.
I ricorrenti, quindi, proponevano ciascuno un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello.
In particolare, il primo ricorrente formulava quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente denunciava la violazione degli articoli 63, comma 2, e 191 c.p.p., eccependo l’inutilizzabilità assoluta ed erga omnes delle sommarie informazioni rese da tre persone, in quanto, al momento della loro escussione non erano già stati acquisiti indizi non equivoci di reità a carico delle stesse.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 40 cod. pen. e 533 cod. proc. pen., nonché il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado, nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente un rapporto di causalità tra l’aggressione subita e il sanguinamento endocranico, che ne ha causato la morte della vittima; invero, a parere della difesa, la conclusione dei periti, basata su una coincidenza cronologica tra il trauma e il sanguinamento, costituisse una lettura non fedele degli atti di causa, ritenendo irrilevante l’incertezza sui fattori causativi del sanguinamento.
Con gli altri motivi di impugnazione, il ricorrente lamentava l’erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione per manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà con particolare riferimento al riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi, nonché al diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza.
Il secondo ricorrente articolava due motivi, deducendo la violazione degli artt. 83 e 116, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla ricostruzione dei fatti, nonché il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena inflitta all’ imputato.

LA QUESTIONE
Nella fattispecie in esame si discute in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale.

LA SOLUZIONE
La Corte di Cassazione rigettava parzialmente entrambi i ricorsi.
In particolare, con riferimento agli argomenti sollevati dai ricorrenti, i quali sostenevano che le omissioni diagnostiche e terapeutiche dei medici avessero escluso il nesso causale tra la condotta dell’imputato e la morte della vittima, i giudici di legittimità condividevano l’orientamento del giudice di secondo grado, secondo cui le criticità riscontrate nella gestione clinica della vittima non potevano essere considerate autonome rispetto all’azione dell’imputato.
Inoltre, i giudici precisavano che tali problematiche non avevano interrotto la catena causale originaria, ma avevano semmai contribuito ad accelerarla o a favorirne l’andamento, configurandosi quindi come mere concause dell’evento mortale.
Pertanto, a parere dei giudici di legittimità, le omissioni eventualmente imputabili al personale sanitario avrebbero potuto costituire titolo per l’affermazione della loro concorrente responsabilità, ma giammai integrare sviluppi imprevedibili o atipici del decorso causale innescato dalla condotta dell’imputato.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, pur condividendo gran parte delle motivazioni addotte dai giudici di merito, annullava con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla questione dell’accertamento
dell’elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale. In particolare, i giudici, in applicazione del principio di colpevolezza, rilevavano un vuoto motivazionale nella sentenza impugnata riguardo all’identificazione degli indici fenomenici che avrebbero dovuto rendere ragione della concreta prevedibilità della morte da parte dell’imputato, ossia delle circostanze, derivanti dalla specificità della situazione, che avrebbero consentito agli imputati di rendersi conto del decorso causale del proprio agire, come effettivamente verificatosi, e quindi di renderlo consapevole della ragionevole possibilità di esporre a concreto pericolo la vita della vittima.
All’esito del percorso motivazionale, quindi, la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza impugnata limitatamente ad un capo della stessa e, per il resto, dichiarava inammissibile il ricorso di uno dei due imputati.