Occupazione abusiva e stato di necessità: esclusa la scriminante in assenza di pericolo attuale

Cass. pen., Sez. II, 16 gennaio 2025, sentenza n. 1953
LA MASSIMA
“L’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa”.
IL CASO
La Corte di appello di Palermo confermava la condanna degli imputati per i reati di occupazione abusiva di una casa popolare e di danneggiamento.
Gli imputati presentavano ricorso per Cassazione, deducendo un unico motivo. Rilevavano, in primo luogo, violazione di legge, in quanto la Corte aveva escluso la configurabilità della causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. Nello specifico, i ricorrenti avevano dimostrato l’indigenza in cui versavano e le condizioni precarie dell’abitazione in cui vivevano, che a loro avviso rendevano attuale il pericolo di un grave danno alla persona. Inoltre, i ricorrenti deducevano violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c. p.
LA QUESTIONE
La questione posta all’attenzione della Corte di Cassazione attiene alla configurabilità della scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p.
LA SOLUZIONE
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la statuizione della Corte di Appello in ordine all’insussistenza della scriminante dello stato di necessità e non ha ravvisato alcuna violazione di legge. I giudici di legittimità hanno rammentato che la scriminante de quo sussiste allorquando ricorrono per tutta la durata dell’occupazione abusiva l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo, il quale deve essere attuale e transitorio. Dunque, in assenza di questi requisiti l’occupazione di un immobile non può essere scriminata dallo stato di necessità, in quanto di fatto risulta solo essere volta ad acquisire in modo illegittimo e definitivo un immobile in cui vivere. Nel caso di specie l’occupazione abusiva dei ricorrenti non era legata a esigenze abitative che non potevano essere soddisfatte in altro modo.
La Cassazione non ha poi ritenuto illogica l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis c.p. Infatti, nel caso in esame gli imputati avevano serbato una condotta particolarmente violenta, consistita nell’aver sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione pubblica senza un’effettiva urgenza.
In forza, dunque, di quanto sino ad ora illustrato la Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha così condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.