Diritto Penale, Diritto Processuale Penale, Novità Normative

L. n. 69/2019 – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. c.d. Codice Rosso

Legge 19 luglio 2019, n. 69, c.d. Codice Rosso
È stato approvato dal Senato, in data 17 luglio 2019, il DDL 1200 del 2019, già approvato dalla Camera il 3 aprile 2019, che, unitamente a rilevanti interventi in materia di misure cautelari e in generale in materia processuale, ha introdotto importanti modifiche al Codice penale, incidendo su istituti di parte generale, nonché introducendo nuove fattispecie penali e intervenendo sul trattamento sanzionatorio delle previgenti norme incriminatrici.
Con riferimento agli istituti di parte generale, l’art. 6 del Disegno di Legge approvato dal Parlamento introduce modifiche all’articolo 165 c.p., in materia di sospensione condizionale della pena. Prevedendo che dopo il quarto comma è inserito il seguente: “Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”.
Si tratta dunque di una prescrizione obbligatoria che il giudice è chiamato a impartire al condannato in caso di sospensione condizionale, anche quando concessa per la prima volta, con finalità special-preventive e di recupero del reo.
In relazione, invece, alle circostanze aggravanti comuni, di cui all’art. 61 c.p., l’art. 9, comma primo, della riforma prevede che l’aggravante di cui al n. 11 quinquies) c.p., (“l’avere commesso il fatto […] in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”), viene meno il riferimento espresso al delitto di maltrattamenti, di cui all’art. 572 c.p., rivolgendosi la norma oggi genericamente ai “delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale”.
Riguardo invece alle nuove fattispecie penali introdotte dalla novella, l’art. 4 prevede l’introduzione dell’articolo 387 bis c.p., rubricato “Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
La violazione delle prescrizioni cautelari previste dalle richiamate norme, in materia di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, già rilevante ai fini dell’aggravamento della misura cautelare, assume oggi autonoma rilevanza penale.
Ulteriore fattispecie criminosa introdotta dalla riforma, all’art. 7, è disciplinata dal nuovo Art. 558 bis c.p., “Costrizione o induzione al matrimonio”, che punisce, con la pena della reclusione da uno a cinque anni, “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile”, ovvero, ai sensi del comma secondo, “chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile”. La pena così prevista è aggravata ai sensi dei commi terzo – “La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto” – e quarto – “La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici” – del medesimo articolo.
Infine, il comma quinto estende la punibilità del reato “anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia”, in deroga al principio di territorialità e in applicazione del principio di universalità.
Un’altra fattispecie penale di nuova introduzione è prevista inoltre dall’art. 10 del disegno di legge, come approvato dal Senato, che prevede l’inserimento, dopo l’articolo 612-bis c.p., dell’Art. 612 ter c.p., rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, che punisce, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato, “chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate”, nonché “chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”.
Entrambe le fattispecie, di cui ai commi primo e secondo, sono punite più gravemente “se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici” (comma terzo), ovvero, con un aumento da un terzo alla metà, “se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa” (comma quarto).
Il legislatore ha previsto che, in relazione all’art. 612 ter c.p., “Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi” e “La remissione della querela può essere soltanto processuale”, al pari del delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis c.p. (c.d. stalking). Si procede tuttavia d’ufficio nei casi aggravati di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
Infine, ai sensi dell’art. 12, comma primo, della novella, dopo l’articolo 583-quater c.p. è inserito il nuovo Art. 583-quinquies, “Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”, che punisce “Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso”, con la pena della reclusione da otto a quattordici anni.
La stessa disposizione prevede che la condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato in questione (così escludendo in radice che possa ritenersi un’aggravante ad effetto speciale) comporta la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.
Venendo infine alle modifiche inerenti al trattamento sanzionatorio e alle circostanze già previste per le vigenti fattispecie penali, deve segnalarsi l’art. 9 della novella che, al comma secondo, prevede l’inasprimento della pena per il delitto di maltrattamenti, di cui all’art. 572 c.p., innalzando la cornice edittale a tre anni nel minimo e sette nel massimo. È inoltre previsto un nuovo comma al citato articolo, dopo il primo, ai sensi del quale “La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi”. Un ultimo comma introdotto nella disciplina di cui all’art. 572 c.p. prevede infine che “Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato”.
L’innalzamento dei limiti edittali della pena per il delitto di cui all’art. 572 c.p. determina un rilevante e da tempo richiesto effetto sui termini di misura cautelare custodiale, che, superando la pena massima edittale i sei anni di reclusione, aumentano così da sei mesi a un anno (duplicati in caso di misure coercitive, ossia non custodiali), venendo incontro alle esigenze istruttorie che caratterizzando siffatti procedimenti.
Le medesime esigenze hanno ispirato l’inasprimento delle pene per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p., con aumento della pena che passa da sei mesi a cinque anni a quella da un anno a sei anni e sei mesi, come previsto dal comma terzo del citato art. 9.
I commi quarto e quinto della medesima disposizione della novella, incidono infine sul testo del c.d. Codice Antimafia, D.Lgs. n. 159 del 2011, prevedendo che tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i-ter) del Codice figurino i soggetti indiziati non solo del delitto di cui all’articolo 612-bis c.p. ma oggi anche del delitto di cui all’art. 572 c.p.
Inoltre, tra i provvedimenti adottabili ai sensi dell’art. 8 del Codice Antimafia, la novella prevede che nei confronti dei soggetti di cui al citato 4, comma 1, lettera i-ter), possa essere disposto “il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori”.
Importanti modifiche hanno inoltre interessato gli artt. 577 e 576 c.p., in relazione alle aggravanti speciali ivi previste, nei termini che seguono.
All’articolo 577 c.p., comma primo, n. 1), che aggrava il reato se il fatto è commesso contro l’ascendente o il discendente, si precisa che in quest’ultimo caso la norma trova applicazione anche in caso “di adozione di minorenne”, e, nel contempo, oltre al coniuge, anche legalmente separato, e all’altra parte dell’unione civile, la novella prevede che non sia necessaria la convivenza per aggravare il reato, essendo sufficienti, alternativamente, la stabile convivenza ovvero il legame derivante da relazione affettiva (in precedenza la norma prevedeva invece che il fatto fosse commesso contro “la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente”).
Al secondo comma dell’art. 577 c.p., si affianca alla parte dell’unione civile che sia cessata anche la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, e successivamente il riferimento all’adottante o all’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, così estendendo l’ambito operativo della circostanza aggravante.
Viene infine inserito un nuovo comma, ai sensi del quale “Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste”, perpetuando una tendenza ormai costante volta a imbrigliare la valutazione del giudice in sede di bilanciamento ex art. 69 c.p.
Anche l’art. 576 c.p. subisce modifiche, ai sensi dell’art. 12 della novella, mediante l’inserimento, al numero 5 del comma primo, del riferimento al neo introdotto delitto di cui all’art. 583 quinquies c.p.; nel contempo, in materia di lesioni aggravate, inoltre, la novella abroga il n. 4) dell’articolo 583, secondo comma, c.p., che puniva più gravemente proprio le ipotesi di deformazione ovvero sfregio permanente del viso, oggi oggetto di una speciale fattispecie penale, di cui al richiamato art. 583 quinquies c.p.
Il riferimento alla nuova fattispecie compare anche nel testo dell’art. 585, primo comma, c.p.
Un ultima annotazione meritano le modifiche introdotte dall’art. 13 della riforma in materia di delitti contro la libertà sessuale.
Ai sensi del comma primo della disposizione, la pena prevista per il delitto di violenza sessuale è aumentata da quella originarie, da cinque a dieci anni, a quella attuale da sei a dodici anni.
Inoltre, ai sensi del comma secondo dell’art. 13, la disciplina sanzionatoria dell’art. 609 ter c.p., è oggi determinata mediante il richiamo a quella di cui all’art. 609 bis c.p. (oggi dunque da sei a dodici anni), con un aumento di un terzo.
Nella casistica di riferimento dell’art. 609 ter c.p., la novella sostituisce inoltre i nn. 1 e 5) nei seguenti termini: 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto.
L’aumento di pena, ai sensi del nuovo secondo comma dell’art. 609 ter c.p., è invece della metà “se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici”.
Lo stesso comma prevede che “La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”.
Il comma terzo dell’art. 13 della novella modifica inoltre l’art. 609-quater c.p. (Atti sessuali con minorenne), mediante l’inserimento di un terzo comma, ai sensi del quale “La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi”.
Aumenta invece l’area di non punibilità per atti sessuali commessi tra minori: il vecchio terzo comma, ora quarto, prevedeva infatti che “Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni”. Oggi la differenza di età aumenta a quattro anni.
Nel contempo, il delitto di atti sessuali con minori, di cui all’art. 609 quater c.p., diviene procedibile d’ufficio, stante l’esclusione della disposizione tra quelle richiamate dall’art. 609 septies, comma primo, c.p., che disciplina la procedibilità a querela dei delitti contro la libertà sessuale. Ne consegue l’eliminazione del n. 5) dell’ultimo comma, che prevedeva un’eccezione per i casi aggravati di atti sessuali con i minori.
Importante novità riguarda inoltre il raddoppio dei termini per proporre querela, da sei mesi e a un anno.
Deve infine darsi atto delle modifiche alla disciplina della violenza sessuale di gruppo, di cui all’art. 609 octies c.p., punita oggi con la reclusione “da otto a quattordici anni” (già da sei a dodici anni).