Cassazione, Diritto Penale, Sentenze

L’ignoranza inevitabile circa l’età della persona offesa

Cass. pen., Sez. III, 13 dicembre 2024, sentenza n. 45805

LA MASSIMA

“Il fatto tipico scriminante dell’ignoranza inevitabile si configura solo quando risulta che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all’agente per avere egli fatto tutto il possibile per uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo.”

IL CASO
Il caso sottoposto all’attenzione della Terza Sezione Penale della Suprema Corte trae origine dalla pronuncia con la quale la Corte d’Appello, riformando parzialmente la Sentenza di primo grado, seppur condannando l’imputato, ha ridotto la pena allo stesso inflitta, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Difesa del prevenuto ha impugnato la pronuncia dei Giudici di Secondo Grado lamentando con il primo motivo la violazione degli articoli 609 quater e 609 sexies c.p. e la manifesta illogicità della motivazione.
A parere della Difesa, invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’Appello, gli elementi acquisiti durante il processo non lasciavano ritenere che l’imputato avesse dubitato dell’età della minore con la quale aveva intrattenuto rapporti sessuali, all’epoca dei fatti infra-quattordicenne. Vari gli elementi sostenuti dalla Difesa a supporto della propria tesi: la P.O. dimostrava un’età diversa rispetto a quella reale; la stessa aveva dichiarato di avere un’età differente rispetto a quella acclarata in giudizio; la minore era stata vista guidare il motorino; ella aveva richiesto “insistentemente” all’imputato di intrattenere rapporti sessuali.
Ulteriore motivo di impugnazione, inoltre, ha inerito l’asserita violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’offensività della condotta in concreto tenuta dall’imputato.
La Difesa ha sostenuto, infatti, che la condotta del proprio assistito non aveva leso il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice in quanto la minore non aveva subito alcun effetto pregiudizievole dai rapporti sessuali in oggetto. Ella aveva dichiarato, inoltre, di non essersi pentita degli stessi nonché era emerso che il rapporto di intimità tra i due era perdurato per esclusiva sollecitazione della minore.

LA QUESTIONE
La Corte d’Appello aveva ritenuto non provate, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa, le dichiarazioni dell’imputato in base alle quali la P.O. gli aveva riferito di avere 15 anni e che la medesima guidava il motorino, in quanto rimaste prive di riscontri. I Giudici di Secondo Grado avevano ritenuto sussistenti, inoltre, i presupposti che avrebbero imposto un accertamento in capo all’imputato, anche agevole, considerato il rapporto di frequentazione intercorrente tra lo stesso e i fratelli o i genitori della persona offesa. La Corte di Cassazione ha ritenuto insufficienti gli elementi addotti dalla Difesa a sostegno della propria tesi, ai fini della configurazione dell’ignoranza inevitabile. È stato evidenziato, pertanto, che per ritenere sussistente tale scriminante non sono sufficienti elementi quali i tratti fisici tipici di soggetti maggiorenni propri dell’aspetto del minorenne o le rassicurazioni verbali provenienti dal minore o da terzi circa l’età – anche qualora sussistano entrambi – (Cass.Pen., sez. IV, Sentenza del 28 Aprile 2015, n. 24820) o anche le false attestazioni relative all’età sul social network utilizzato (Cass. Pen., Sez. III, Sentenza del 27 Settembre 2023, n. 44928).

LA SOLUZIONE
In relazione al primo motivo di gravame, ritenuto inammissibile, la Suprema Corte ha chiarito che il fatto tipico scriminante dell’ignoranza inevitabile si configura solo quando risulta che “nessun rimprovero, neppure la semplice leggerezza, possa essere rivolto all’agente per avere egli fatto tutto il possibile per uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo”. L’ignoranza inevitabile non può fondarsi unicamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa circa la propria età, senza effettuare puntuali verifiche sulla veridicità di una tale affermazione. Si impone un impegno conoscitivo approfondito e meticoloso in capo all’adulto, essendo doveroso tutelare il libero sviluppo psicofisico dei minori (Cass. Pen, Sez. III, Sentenza del 10 Dicembre 2013, n. 3651). Inammissibile è stato ritenuto anche il secondo motivo di impugnazione, in quanto tale contestazione è stata tardivamente sollevata. In ogni caso, è stato precisato come la norma incriminatrice in esame tuteli l’integrità psico-fisica del minore con riferimento alla sfera sessuale, nella prospettiva di un corretto sviluppo della sessualità dei minori per evitare traumi e compromissioni del successivo sviluppo della sfera sessuale (Cass. Pen., sez III, Sentenza del 25 Marzo 2015, n. 16616). La Suprema Corte ha ritenuto evidente, dunque, come nel caso di specie si sia leso il bene giuridico tutelato, giudicando, pertanto, inammissibile il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.