Lesioni stradali: pedone imprudente travolge ciclista

Cass. pen., Sez. IV, 19 febbraio 2025, n. 6803
LA MASSIMA
Risponde del delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime il pedone che, in qualità di utente della strada, attraversi la carreggiata senza prestare la dovuta attenzione e non accorgendosi del sopraggiungere di un ciclista che procedeva regolarmente mantenendo la destra, provocando così un incidente stradale con conseguenti lesioni.
IL CASO
In secondo grado di giudizio, veniva riformata, in punto di pena, la declaratoria di responsabilità penale nei confronti di un’imputata ritenuta colpevole del delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime ai sensi dell’art. 590-bis c.p.
L’istruzione probatoria aveva consentito di ricostruire la dinamica del fatto: l’imputata, pedone e pertanto utente della strada, aveva attraversato una carreggiata, a senso unico di marcia, con passo svelto e senza prestare la dovuta attenzione, senza accorgersi che stesse sopraggiungendo un ciclista proveniente da destra; a seguito dell’impatto, quest’ultimo cadeva a terra riportando gravi lesioni.
LA QUESTIONE
L’imputata promuoveva ricorso per cassazione, asserendo che il Giudice di secondo grado non avesse fatto buon uso degli insegnamenti della Corte Suprema perché, pur precisando alcuni elementi di fatto, aveva ascritto la colpa esclusiva del sinistro all’imputato, in aperto contrasto con la descrizione della dinamica del fatto: in altre parole, sosteneva che un pedone che attraversi una strada in una zona residenziale, con presenza di locali, all’ora di pranzo, “non è in sé una circostanza imprevedibile”.
Pertanto, alla luce della decisione dei giudizi di merito, la questione al vaglio della Cassazione attiene all’esatta perimetrazione delle responsabilità per il sinistro stradale
LA SOLUZIONE
Va premesso che nell’ambito della disciplina della circolazione stradale, l’art. 140 cod. str., sancisce che “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Tale norma gioca un ruolo chiave nella determinazione delle responsabilità nel caso di eventi patologici della circolazione quali sono i sinistri stradali: invero, è indiscussa in giurisprudenza l’interpretazione che riconosce come l’utente della strada rivesta una posizione di garanzia, rispetto agli altri utenti e ai terzi, delineata dal compendio delle regole contenute nel codice della strada.
Il singolo utente può riporre affidamento sull’altrui osservanza delle norme cautelari, ma tale principio trova un opportuno temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità.
Riassumendo, l’utente della strada deve essere diligente – deve rispettare le regole – ed è tenuto anche a prefigurarsi l’imprudenza altrui nel limite della prevedibilità (è un tipico esempio di affidamento temperato, come si è accennato).
Applicando queste coordinate ermeneutiche si giunge alla soluzione del caso.
Nella vicenda in esame, la Cassazione esclude un concorso di colpa del ciclista nella causazione del sinistro: in primo luogo, la Sesta Sezione Penale della Cassazione evidenza che la ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, è un’attività rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.
Per quanto attiene alla individuazione delle responsabilità nella causazione del sinistro, il Collegio osserva che le Corti di merito avessero dato piena contezza del fatto – provato – che l’imputata non avesse prestato la dovuta e prescritta attenzione nell’attraversare la strada, finendo per travolgere il ciclista che procedeva regolarmente, tenendo la destra, così determinandone la caduta proprio sul margine destro della carreggiata.
Inoltre, la Cassazione conferma l’irrilevanza probante della circostanza che anche l’imputata, a seguito dell’impatto con la bici, avesse riportato una ecchimosi alla gamba sinistra (tale dato di fatto non era in grado di sovvertire il giudizio di esclusiva responsabilità adeguatamente motivato nei giudizi di merito).
Il pedone imprudente aveva violato le regole del codice della strada impattando contro un ciclista che, per converso, aveva tenuto una condotta perfettamente conforme alla legge, senza che si potesse nemmeno ipotizzare un concorso di colpa per non aver preveduto il comportamento – imprudente – del pedone.
Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.