Cassazione, Diritto Penale, Sentenze

Legittima difesa ed eccesso colposo: esclusa la scriminante in caso di reazione sproporzionata

Cass. pen., Sez. V, 14 gennaio 2025, sentenza n. 1679

LA MASSIMA
“La configurabilità dell’eccesso colposo nella legittima difesa, ex art. 55, c.p., deve essere esclusa quando la reazione dell’imputato risulti sproporzionata e non giustificata da una attuale situazione di pericolo, bensì da una volontà di continuazione della violenza non necessaria alla difesa”.

IL CASO
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di I grado, ha condannato l’imputata in ordine al reato di lesioni personali. Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, contestando il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 55, c.p., nonché l’omessa pronuncia in ordine all’attenuante della provocazione. Invero, la difesa censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’applicabilità della legittima difesa, sostenendo che il reato sarebbe stato commesso quando la vittima non era più in grado di arrecare alcun danno. I giudici di merito inoltre, premessa l’insussistenza di una reale situazione di pericolo, hanno escluso la configurabilità dell’eccesso colposo ex art. 55, c.p. data la reazione completamente sproporzionata. La ricorrente, nel disapprovare tale motivazione, ha evidenziato che è lo stesso legislatore “a prevedere una situazione di pericolo iuris et de iure, laddove vi sia in corso un tentativo di intrusione violenta nei luoghi di cui all’art. 614, c.p.”. Quanto alla proporzione della reazione, invece, la difesa chiarisce che proprio quest’aspetto è coperto dall’ambito applicativo della scriminante di cui all’art. 55, c.p. Da ultimo, per quanto di interesse in questa sede, la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia in ordine all’attenuante della provocazione.

LA QUESTIONE
La questione sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità riguarda la configurabilità dell’eccesso colposo nella legittima difesa.

LA SOLUZIONE
La Suprema Corte ha annullato la sentenza senza rinvio limitatamente agli effetti penali, essendo il reato estinto per prescrizione. Quanto agli effetti civili, data la fondatezza di un motivo di ricorso, la sentenza è stata annullata con rinvio al giudice civile competente per valore. Ciò premesso, i giudici della V Sezione hanno dichiarato inammissibili i primi motivi di ricorso in quanto volti ad una diversa ricostruzione fattuale. Come ormai consolidato, esula dai poteri della Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva ai giudici di merito. Infondate sono, poi, le doglianze relative all’erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 52 e 55, c.p. La legittima difesa, anche quando invocata in relazione alla commissione di una violazione di domicilio, richiede il requisito del “pericolo attuale di un’offesa ingiusta non altrimenti neutralizzabile”. Parimenti, deve essere esclusa la configurabilità dell’eccesso colposo quando la reazione dell’imputato risulta sproporzionata e non giustificata da una attuale situazione di pericolo, bensì da una volontà di continuazione della violenza non necessaria alla difesa. Nel caso di specie la reazione, oltre ad essere sproporzionata, non risultava imputabile ad un’errata valutazione della situazione di pericolo. Fondata, invece, è la censura relativa all’omessa pronuncia in ordine all’attenuante della provocazione. La Corte territoriale, pronunciandosi in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche, ha omesso di pronunciarsi in ordine all’attenuante della provocazione. Alla luce delle esposte ragioni la Suprema Corte ha annullato la sentenza senza rinvio limitatamente agli effetti penali, essendo il reato estinto per prescrizione. Quanto agli effetti civili la sentenza è stata annullata con rinvio al giudice civile competente per valore.