L’abitualità quale connotato necessario della condotta di maltrattamenti in famiglia

Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 2025 sentenza n. 29477
LA MASSIMA
“Nel reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 cod. pen., l’oggetto giuridico non è costituito solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell’incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile. Pertanto, i fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona”.
IL CASO
La vicenda trae origine dal ricorso presentato in Cassazione dal difensore dell’imputato avverso la sentenza d’appello; in particolare venivano dedotti quali motivi di annullamento della sentenza, tra gli altri, la violazione di legge per assoluta carenza di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti e la violazione di legge per avere il giudice di merito erroneamente qualificato il fatto come maltrattamenti anziché come minacce e lesioni, difettando il requisito dell’abitualità delle condotte vessatorie.
LA QUESTIONE
La questione sottoposta ai Giudici di legittimità è se sia sufficiente ai fini della condanna per il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi l’accertamento di fatti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell’integrità, della libertà, dell’onore, della dignità della vittima, senza che sia dimostrata anche la cornice unitaria all’interno della quale detti fatti si sarebbero realizzati.
LA SOLUZIONE
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato l’imputato senza chiarire il perimetro temporale della condotta di maltrattamenti, nonché in cosa sia consistita e fino a quando si sia protratta.
In sede di motivazione, i Giudici di legittimità si sono soffermano sul carattere abituale del delitto di maltrattamenti.
Il disvalore della condotta si concentra infatti intorno a due poli: il contesto familiare nella quale si consuma e la sua reiterazione per un certo periodo di tempo.
Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, si osserva che il delitto punisce atti lesivi l’imposizione di un sistema di vita caratterizzato da continue sofferenze e umiliazioni, fisiche e psicologiche, tali da incidere negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali della dignità umana.
Il bene giuridico tutelato è senz’altro l’incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, ma la modalità di offesa punita è quella che si concretizza nella reiterazione delle aggressioni, idonea a sottomettere la vittima a un regime di vita umiliante e vessatorio.
Al contrario, atti lesivi dei diritti fondamentali della persona insuscettibili di una considerazione unitaria non integrano il delitto di maltrattamenti ma possono rilevare penalmente come altri delitti contro la persona.
In definitiva, il giudice deve valutare se gli episodi di violenza accertati siano suscettibili di considerazione unitaria, quale condotta abituale idonea ad alterare l’equilibrio nella normale tollerabilità della convivenza: solo in tal caso, dandone adeguata motivazione nella sentenza, è corretto qualificare la condotta dell’imputato nei termini di maltrattamenti contro familiari e conviventi.
Se, invece, il significato di tali episodi si esaurisce nel particolare contesto momentaneo nel quale si sono verificati, la condotta andrà correttamente sussunta sotto le altre fattispecie previste dall’ordinamento penale a tutela della persona umana.
Nota a cura di Federica Florio, funzionario specialista amministrativo.