La responsabilità per omissione nell’ambito delle organizzazioni complesse

Cass. Pen., Sez. IV, 14 luglio 2025, n. 25279
LA MASSIMA:
“Nell’ambito delle organizzazioni imprenditoriali complesse, non possono essere oggetto di delega, da parte dell’organo in posizione apicale, i compiti attinenti ai profili strutturali di organizzazione, tra i quali devono farsi rientrare quelli attinenti alla scelta della modalità e della frequenza dei controlli sulla integrità e la sicurezza delle strutture e dei beni facenti parte del complesso aziendale. In ogni caso, anche in presenza di delega di funzioni, rimangono di competenza della figura apicale i poteri di sorveglianza e di eventuale intervento sostitutivo nei confronti del delegato”.
IL CASO:
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte concerne un gravissimo sinistro stradale che ha causato la morte e il ferimento di plurime persone. L’incidente è stato cagionato in concorso dalle seguenti cause: mancato funzionamento del sistema frenante del veicolo – dovuto alla mancata effettuazione delle revisioni periodiche dovute ai sensi di legge, mancata riqualificazione del viadotto e mancata sostituzione delle barriere per negligenza, imprudenza e imperizia dei vertici della società autostradale competente.
LA QUESTIONE
Il quesito sottoposto alla disamina del Supremo Consesso concerne l’individuazione della posizione di garanzia nell’ambito di organizzazioni aziendali complesse nelle quali sussista una suddivisione di compiti tra strutture centrali, competenti in tema di riqualificazione e finanziamento, e strutture periferiche, competenti in termini di manutenzioni ordinarie e straordinarie con delega di funzioni in materia antinfortunistica ex art. 16 d.lgs. 81 del 2008.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto responsabili per l’evento occorso le sole direzioni territoriali, in quanto incaricate di provvedere alla manutenzione del manto stradale e delle relative barriere, come da suddivisione interna per area di competenza. Il giudice di secondo grado ha, invece, ritenuto responsabili anche le strutture centrali e l’amministratore delegato investite di competenze dirette in ordine all’organizzazione delle attività di manutenzione, di concerto con le direzioni di tronco, ivi incluso quelle di definire un adeguato sistema di controllo per presidiare l’effettuazione delle manutenzioni dovute.
LA SOLUZIONE
La Corte di Cassazione per dirimere il contrasto ha proceduto, in primis, con lo scrutinio delle corrette modalità di individuazione della posizione di garanzia nel rispetto del principio della personalizzazione dell’imputazione in materia penale.
La Corte precisa che per l’individuazione del soggetto titolare della posizione di garanzia è necessario, da un lato, tenere conto dei poteri gerarchici e funzionali che costituiscono base e limite della responsabilità e, dall’altro, del ruolo di responsabilità e controllo esercitato. Questi risentono di diversi fattori come il settore di attività, la conformazione giuridica dell’azienda e i livelli esistenti. Non di rado nell’ambito delle organizzazioni complesse è consueta la presenza di molteplici figure di garante.
La disamina risulta più articolata in presenza di un sistema di deleghe di funzioni conferita dagli organi apicali alle direzioni territoriali proprio con riferimento alla materia della prevenzione antinfortunistica.
In applicazione dei consolidati principi definiti dalla giurisprudenza in materia, la Corte ha precisato che, per poter produrre l’effetto liberatorio che la caratterizza, l’istituto della delega di funzioni deve rispondere – oltre ai requisiti disciplinati dall’art 16 d.lgs. 81/2008 – anche dei canoni di specificità ed effettività, essendo necessario che il soggetto delegato sia dotato dei requisiti di professionalità peculiari in relazione alla specifica natura delle posizioni delegate e che sia titolare di tutti i poteri, inclusi quelli di spesa, necessari all’efficiente governo del rischio. Non risultano tuttavia delegabili le funzioni attinenti ai profili strutturali dell’organizzazione, coinvolgenti le scelte strategiche di fondo che rimangono in capo agli organi titolari delle funzioni apicali. Ancora, la delega di funzioni conferita non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro circa il completo espletamento delle funzioni trasferite al delegato, in mancanza del quale è tenuto ad esercitare poteri sostituitivi. Ne deriva che, in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi in capo ai deleganti solo se sono il frutto di occasionali disfunzioni. Permane, invece, la responsabilità dei vertici aziendali se gli eventi lesivi sono determinati da gravi carenze organizzative sotto il profilo della c.d. “colpa di organizzazione”.
Dunque, la Corte di Cassazione ha ritenuto responsabili dell’evento anche l’amministratore delegato e le direzioni centrali per omessa sorveglianza rispetto all’adempimento dei compiti delegati alle direzioni territoriali anche per omessa individuazione di un complesso di regole di diligenza, prudenza e perizia destinate ad orientare l’espletamento dell’attività di manutenzione delegate. Infatti, sebbene le direzioni territoriali fossero competenti della concreta realizzazione operativa delle funzioni delegate, la struttura centrale – dotata delle necessarie competenze strategiche di “alta organizzazione” non delegabili ex art. 16 d.lgs. 81 del 2008 – avrebbe dovuto effettuare una puntuale attività di sorveglianza, esercitando ove opportuno i necessari poteri di intervento sostitutivo per assicurare la sicurezza e la viabilità pubblica.
L’attribuzione delle deleghe di funzioni conferite alle direzioni territoriali non ha, infatti, determinato il venir meno della posizione di garanzia dell’organo apicale, da individuarsi nella figura dell’amministratore delegato, al quale spettava il compito di vigilare sulla complessiva politica di sicurezza dell’azienda. La delega di funzioni e la sussistenza di una organizzazione complessa, suddivisa in termini gerarchici e funzionali, non poteva determinare il venir meno dell’adozione di un complesso di scelte strategiche per consentire un adeguato sistema di verifica e controllo puntuale degli adempimenti dovuti. Potere/dovere che non comporta l’obbligo di una verifica puntuale nell’adempimento degli obblighi previsti ma, in ogni caso, la predisposizione di un sistema organizzativo idoneo alla valutazione dell’attività del delegato, la cui mancata attuazione è tale da radicare la responsabilità dell’organo in posizione apicale a titolo di cooperazione colposa.
La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso, ha confermato le statuizioni del giudice di seconde cure.
Nota a cura di Veronica Ielo