Cassazione, Diritto Penale, Sentenze

La modifica della targa con nastro adesivo configura il delitto di falsità materiale

Cass. pen., Sez. V, 10 febbraio 2025, sentenza n. 5255

LE MASSIME
“Configura il reato di falsità materiale di cui agli artt. 477 e 482 c.p. e non l’illecito amministrativo di cui all’art. 100, comma 12 del Codice della Strada, la condotta del privato diretta a modificare i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo”


“Il c.d. “falso innocuo” ricorre nelle ipotesi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto”.

IL CASO
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull’ordinanza di riesame emessa dal Tribunale di Pisa, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di riesame della misura cautelare del sequestro probatorio disposto per una targa contraffatta.
Avverso tale ordinanza, l’indagato ha presentato ricorso per cassazione, articolandolo in due motivazioni. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 489 cod. pen. e 100 D.Lgs. n. 285 del 1992 (cod. strada), per avere il Tribunale ricondotto la condotta dell’indagato alla violazione del precetto penale, anziché all’illecito amministrativo previsto dal comma 12 del citato art. 100 cod. strada. Il ricorrente ha, altresì, eccepito un vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, per non avere il collegio del riesame adeguatamente valorizzato la circostanza che l’indagato non si era accorto dell’esistenza di nastro adesivo sulla targa. Ad ogni modo, il ricorrente ha insistito nel sostenere l’innocuità del falso, in ragione delle concrete modalità della condotta. Con il secondo motivo, l’indagato ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente del provvedimento, con riguardo alla ritenuta sussistenza delle finalità probatorie del sequestro.


LA QUESTIONE
La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte attiene al rapporto tra il reato di falsità materiale di cui agli artt. 477 e 482 c.p. e l’illecito amministrativo di cui all’art. 100, comma 12 del Codice della Strada, nonché sulla possibilità di qualificare la fattispecie concretamente sottoposta in termini di innocuità del falso.


LA SOLUZIONE
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto, confermando il provvedimento impugnato.
Il giudice di legittimità, con riferimento al primo motivo di gravame proposto, ha richiamato il proprio consolidato orientamento per cui integra il reato di falsità materiale, commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.), la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre non è configurabile l’illecito amministrativo previsto dall’art. 100, comma 12, cod. strada., che, invece, sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l’autore della contraffazione (Sez. 5, n. 20799 del 22/02/2018, Cognetta, Rv. 273035 – 01).
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso l’innocuità del falso, valorizzando la finalità della condotta emergente dalle dichiarazioni rese dall’indagato. Sul punto, i giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che il c.d. “falso innocuo” ricorre nelle ipotesi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di gravame per manifesta infondatezza, avendo il giudice di prime cure debitamente motivato sul punto.