L. 14 agosto 2020, n. 113 Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni

Con Legge 14 agosto 2020, n. 113, recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”, entrata in vigore il 25 settembre 2020, il legislatore è intervenuto in materia penale al fine di “individuare misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, che ormai con frequenza costante mettono a serio pregiudizio l’incolumità fisica e professionale della menzionata categoria”.
In particolare, l’articolo 4 della novella ha modificato l’art. 583 quater c.p., rubricato “Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio- sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”, cui ha aggiunto un ulteriore comma, con cui si dispone l’applicazione delle pene di cui al primo comma, ossia della reclusione da quattro a dieci anni per lesioni gravi, e da otto a sedici anni per lesioni gravissime, nel caso in cui le lesioni personali gravi o gravissime siano cagionate a “personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio”.
In secondo luogo, l’articolo 5 della legge ha introdotto una nuova circostanza aggravante comune, all’art. 61 c.p., n. 11-octies), nel caso in cui il soggetto agente abbia agito “nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività”.
Infine, l’articolo 6 della novella è intervenuto sul regime di procedibilità per i reati di percosse ex art. 581 c.p. e lesioni personali dolose ex art. 582 c.p., prevedendo la procedibilità d’ufficio di tali reati allorquando ricorra la predetta aggravante ex art. 61, n. 11-octies) c.p.