Invasione di terreni o edifici e violazione di domicilio: la Cassazione esclude il concorso apparente di norme

Cass. pen., Sez. V, 9 maggio 2025, sentenza n. 17653
LA MASSIMA
“Deve escludersi che la condotta di ingresso (o trattenimento) abusivo nell’altrui proprietà costituisca una species della condotta di introduzione nell’abitazione altrui perché, nel delitto di violazione di domicilio, c’è un elemento in più, l’introduzione in una specifica altrui proprietà, che è rappresentata dall’abitazione, dal domicilio privato della persona offesa; anche il reato di invasione arbitraria di altrui proprietà ha un elemento in più rispetto alla violazione di domicilio, che è costituito dalla finalità dell’azione, e cioè il dolo specifico di occupazione o di trarre altrimenti profitto dall’azione di invasione. Le due fattispecie, dunque, non si sovrappongono e non sussiste l’identità di materia che, invece, deve aversi per poter ravvisare un concorso apparente di norme, anche per la radicale diversità del bene giuridico tutelato dalle due fattispecie penali.”
IL CASO
Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello territorialmente competente confermava la sentenza del GUP del Tribunale, la quale condannava il ricorrente, in concorso con altri, alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva reiterata ed infraquinquennale, per i reati di violazione di domicilio e di invasione di edificio, consumati e tentati, di una abitazione, con violenza sulle cose, forzando la porta d’ingresso, nonché del reato di violazione del foglio di via obbligatorio.
Avverso la suddetta sentenza, il ricorrente proponeva quattro motivi di ricorso, rispettivamente concernenti: l’incompatibilità tra i reati contestati (artt. 614 e 633 cod. pen.), contraddistinti da diverso elemento soggettivo e da diversa finalità dell’azione; vizi motivazionali e vizio di violazione di legge in merito alla sussistenza dei reati contestati; ritenuta insussistenza del reato di cui all’art. 76 d.lgs. n. 159/2011; vizi motivazionali e vizio di violazione di legge in merito alla riconosciuta recidiva reiterata.
La Corte riteneva fondato esclusivamente il terzo motivo di ricorso.
LA QUESTIONE
Nel rigettare il primo motivo di ricorso, la Corte si sofferma sulla compatibilità tra i reati di violazione di domicilio (art. 614 cod. pen.) e di invasione di terreni o edifici (art. 633 cod. pen.), allo scopo di comprendere se la Corte d’Appello competente avesse correttamente individuato un caso di concorso di reati ovvero se ci si trovasse difronte ad un concorso apparente di norme (tesi del ricorrente).
Nel fare ciò, la Corte richiama principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia di criterio di specialità e concorso apparente di norme.
LA SOLUZIONE
La Corte, nella sentenza in esame, muove dalla differenza tra i reati di violazione di domicilio (art. 614 cod. pen.) e di invasione di terreni o edifici (art. 633 cod. pen.), sostenendo che nel reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’art. 633 cod. pen., la nozione di “invasione” non si riferisca all’aspetto violento della condotta, che potrebbe anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente” e cioè, contra ius, in quanto privo del diritto di accesso, cosicché la conseguente “occupazione” debba ritenersi l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale venga attuata l’abusiva occupazione.
Integra, invece, il reato di violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, deve ritenersi implicita la volontà contraria del titolare dello “ius excludendi”, non assumendo rilievo, invece, la mancanza di clandestinità nell’agente o l’assenza di violenza sulle cose.
La Corte, successivamente, dà atto del corretto operato della Corte d’Appello circa l’individuazione del concorso di reati, sostenendo l’inesistenza, nel caso di specie, di una “norma prevalente”. A tal proposito, viene richiamata una costante giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di criterio di specialità, secondo cui “la norma speciale è concordemente individuata in quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicché l’ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell’ambito operativo della norma generale” e “nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri diversi da quelli stabiliti all’art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra norme, effettuata dal legislatore”.
Pertanto, la Corte afferma che debba escludersi che la condotta di ingresso (o trattenimento) abusivo nell’altrui proprietà costituisca una species della condotta di introduzione nell’abitazione altrui perché, nel delitto di violazione di domicilio, c’è un elemento in più, l’introduzione in una specifica altrui proprietà, che è rappresentata dall’abitazione, dal domicilio privato della persona offesa; anche il reato di invasione arbitraria di altrui proprietà ha un elemento in più rispetto alla violazione di domicilio, che è costituito dalla finalità dell’azione, e cioè il dolo specifico di occupazione o di trarre altrimenti profitto dall’azione di invasione.
Le due fattispecie, dunque, non si sovrappongono e non sussiste l’identità di materia che, invece, deve aversi per poter ravvisare un concorso apparente di norme, anche per la radicale diversità del bene giuridico tutelato dalle due fattispecie penalI. In particolare, il reato di cui all’art. 614 cod. pen. rientra nella categoria dei delitti contro la persona, e tutela il domicilio, quale proiezione spaziale della persona, il reato di cui all’art. 633 cod. pen., rientra tra i delitti contro il patrimonio, e tutela la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica, impressa dal dominus.
A cura di Chiara Esposito