Interrogatori dei coindagati e trasmissione degli atti al riesame: limiti e oneri difensivi

Cass. pen., Sez. VI, 23 giugno 2025, sentenza n. 23350
LA MASSIMA
In tema di impugnazioni cautelari, anche nei casi in cui è previsto, ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., l’interrogatorio preventivo dell’indagato, non sono ricompresi nel novero degli atti che, ex art. 309, comma 5, c.p.p., devono essere trasmessi necessariamente al Tribunale del riesame, i verbali degli interrogatori resi dai coindagati, salvo che contengano elementi concreti favorevoli all’impugnante che quest’ultimo è, tuttavia, onerato di indicare specificamente.
IL CASO
La pronuncia in esame riguarda il ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 629, commi primo e secondo, 416-bis.1 c.p. (capo 3) e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 c.p. (capo 18).
Sostiene il ricorrente che, in considerazione della contestazione provvisoria di condotte criminose in concorso con terzi, non era sufficiente la trasmissione del verbale di interrogatorio reso dal ricorrente, ma, trattandosi di elementi sopravvenuti a lui favorevoli, era necessaria la trasmissione al Tribunale di tutti i verbali degli interrogatori resi dagli altri coindagati.
Nel ricorso per Cassazione, articolato in un unico motivo, il ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 309, comma 5, c.p.p. in relazione alla mancata trasmissione degli interrogatori, preventivi e di garanzia, resi dai coindagati e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha affermato che fosse onere della difesa indicare gli elementi favorevoli all’indagato presenti negli atti non trasmessi.
LA QUESTIONE
La pronuncia chiarisce se tra gli atti che devono essere obbligatoriamente trasmessi al tribunale, a prescindere dal loro contenuto, debbano ricomprendersi anche le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dai coindagati, soprattutto nel caso in cui l’imputazione provvisoria riguardi un reato concorsuale.
LA SOLUZIONE
La Suprema Corte ritiene che la lettera dell’art. 309, comma 5, c.p.p., laddove prevede che “in ogni caso” vanno trasmesse “le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater”, non lascia dubbio alcuno sulla riferibilità di tale obbligo alle sole dichiarazioni rese dall’indagato che ha presentato la richiesta di riesame.
Pertanto, solo tali dichiarazioni possono assumere rilevanza in sede di riesame a prescindere dal loro contenuto, favorevole o meno.
In tal caso, dunque, anche delle dichiarazioni parzialmente o integralmente confessorie, ovvero espressive di una scelta collaborativa dell’indagato, potrebbero, ad esempio, indurre il tribunale a rivalutare l’intensità delle esigenze cautelari ovvero a sostituire la misura cautelare applicata con un’altra meno afflittiva.
Per ciò che attiene ai verbali relativi agli interrogatori dei coindagati, infatti, come già affermato dalla Suprema Corte in relazione all’interrogatorio di cui all’art. 294 c.p.p., dovranno essere trasmessi solo nel caso in cui contengano degli elementi favorevoli all’indagato; ciò a condizione che le dichiarazioni abbiano un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si limitino alla mera contestazione delle accuse.
In particolare, gli elementi favorevoli ai quali si riferisce il comma 5 dell’art. 309 consistono, infatti, in specifici dati fattuali, di natura oggettiva, sopravvenuti alla richiesta del pubblico ministero, ricomprendendovi anche l’interrogatorio preventivo dei coindagati e non già in mere asserzioni difensive come, appunto, quelle documentate nel verbale di interrogatorio di garanzia che non costituisce, di per sé, un elemento favorevole all’indagato, non essendo un atto che per sua natura porti necessariamente supporto alla difesa.
In conclusione, l’indagato che lamenta l’omessa trasmissione dei verbali di interrogatorio, sia esso anticipato o successivo all’emissione della misura cautelare, ha l’onere di allegare specificamente gli elementi favorevoli contenuti in detti verbali.
Nel caso in esame, il Collegio aveva già correttamente rigettato l’eccezione sollevata dal ricorrente, considerando l’aspecificità della censura circoscritta alla sola generica deduzione della mancata trasmissione dei verbali delle dichiarazioni rese dai coindagati, senza alcuna indicazione dei dati fattuali favorevoli al ricorrente riferiti da costoro e non valutati dal tribunale.
Nota a cura di Roberta Giordano (Avvocato)