Cassazione, Diritto Processuale Penale, Sentenze

Il rimedio dell’opposizione avverso il rigetto della istanza di c.d. dissequestro temporaneo

Cass. pen., Sez. III, 17 luglio 2025, sentenza n. 26277

LA MASSIMA

«In tema di sequestro preventivo di immobile abusivo, la figura del cd. “dissequestro temporaneo”, al pari dell’autorizzazione temporanea ad accedere ai luoghi sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, non attiene alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura, ma alle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, consentendo esclusivamente l’ingresso momentaneo nel bene secondo rigorose modalità prestabilite, con la conseguenza che eventuali questioni ad esso relative vanno proposte in sede di incidente di esecuzione, applicandosi dunque il procedimento di cui agli art. 665 ss. c.p.p.».

IL CASO

Il Tribunale, in composizione monocratica, ha rigettato, con provvedimento adottato de plano, l’istanza avanzata dal difensore nell’interesse del legale rappresentante di una società, imputata per reati edilizi, e avente ad oggetto il dissequestro temporaneo di un fabbricato, sottoposto a misura cautelare reale applicata dal Giudice per le Indagini Preliminari. La predetta decisione è stata motivata dal giudice per la mancanza di un titolo abilitativo idoneo alla realizzazione delle opere di ripristino e per la omessa specificazione delle modalità del predetto ripristino.

Avverso il provvedimento di rigetto, il legale rappresentate aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4 c.p.p. innanzi al medesimo giudice, il quale l’aveva dichiarata inammissibile, dovendo essere esperito appello cautelare ex art. 322 bis c.p.p.

Pertanto, il legale rappresentante della società imputata, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione presentando un unico motivo di doglianza, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 667, comma 4 c.p.p., posto che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che il rimedio esperibile avverso il provvedimento di rigetto fosse l’appello cautelare, e non lo strumento dell’opposizione davanti al medesimo giudice, come sostenuto da prospettazione difensiva e suffragata dalla giurisprudenza di legittimità.

LA QUESTIONE

Investiti della questione, i giudici di legittimità sono stati chiamati a valutare quale fosse il rimedio esperibile in presenza di un provvedimento di rigetto di una istanza di dissequestro temporaneo di un immobile abusivo.

LA SOLUZIONE

Esaminata la questione, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso.

Invero, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la decisione del giudice di primo grado non fosse in linea con il principio elaborato dalla stessa Corte, secondo cui in tema di sequestro preventivo di immobile abusivo, la figura del cd. “dissequestro temporaneo”, al pari dell’autorizzazione temporanea ad accedere ai luoghi sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, non attiene alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura, ma alle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, consentendo esclusivamente l’ingresso momentaneo nel bene secondo rigorose modalità prestabilite, con la conseguenza che eventuali questioni ad esso relative vanno proposte in sede di incidente di esecuzione, applicandosi dunque il procedimento di cui agli art. 665 ss. c.p.p.

Pertanto, il rimedio esperibile avverso il provvedimento di rigetto assunto senza formalità non è l’appello cautelare, bensì l’opposizione dinanzi al medesimo giudice da trattare come incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma 4 c.p.p.

In conclusione, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore ricorso.

Nota a cura di Silvia Mattei