Il legale rappresentante e l’addetto a un Centro Assistenza Agricola sono incaricati di pubblico servizio

Cass. pen., Sez. V, 13 agosto 2025, sentenza n. 29496
LA MASSIMA
“Il legale rappresentante e l’addetto al di un Centro di Assistenza Agricola che opera in forza di una convenzione stipulata con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, atteso che, tramite la convenzione, l’Agenzia trasferisce i propri poteri i C.A.A. che, di fatto, si sostituiscono al delegante nell’esercizio delle funzioni di matrice pubblicistica”.
IL CASO
In secondo grado veniva confermata la responsabilità penale di due imputati: un primo, in qualità di legale rappresentante di un Centro di Assistenza Agricola della Sicilia; il coimputato, invece, in qualità di operatore del Centro.
Secondo l’ipotesi accusatoria, entrambi, ricevuta una “Domanda unica di pagamento” di un’azienda agricola, relativa alla campagna dell’anno 2015, nel formare la scheda di valutazione avrebbero falsamente attestato la correttezza formale e la completezza documentale della domanda.
In particolare, avrebbero falsamente attestato che la domanda contenesse gli allegati posti a fondamento della richiesta dei fondi comunitari e che gli stessi fossero depositati presso gli uffici del Centro.
Le indagini della polizia giudiziaria, per converso, consentivano di accertare come, in realtà, il richiedente non sarebbe stato un imprenditore agricolo e non avrebbe avuto i requisiti richiesti per l’ottenimento dei contributi comunitari (tra i quali anche quello di essere titolare di alcuni fondi) che, invece, nella domanda in questione aveva rappresentato di avere e di documentare con presunti allegati.
Per tale ragione, venivano entrambi condannati per i reati ex artt. 56 e 640-bis (capo 1), 76 d.P.R. n. 445 del 2000, 40 e 483 c.p. (capo 2), nonché 479 e 476, comma 2, c.p. (capo 3).
Ricorrevano per cassazione gli imputati, sostenendo, tra l’altro l’erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 c.p.p. e 493, 476 c.p.
In estrema sintesi, per costrutto difensivo sarebbe stato assente il necessario requisito soggettivo richiesto per l’integrazione del reato di falso contestato “non essendo l’imputato legato da rapporto di pubblico impiego allo Stato o ad altro ente pubblico. L’imputato, invero, sarebbe legato solo al Centro di assistenza agricola di Enna e i “C.A.A.” sarebbero dei soggetti di diritto privato”.
LA QUESTIONE
La questione è chiara: il legale rappresentante e l’addetto a un Centro di Assistenza Agricola rivestono una qualifica soggettiva pubblicistica?
LA SOLUZIONE
Come noto, la distinzione fra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio sta nella attività da questi svolta: il primo svolge una pubblica funzione mentre il secondo un pubblico servizio. L’attività dell’incaricato di pubblico servizio è ugualmente disciplinata da norme di diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi rispetto a quella del p.u, visto che manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è in rapporto di accessorietà e complementarità, e non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d’opera meramente materiale.
Per costante giurisprudenza di legittimità, l’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio presuppone l’accertamento in concreto dell’attività svolta, essendo insufficiente a tal fine la mera sussistenza della qualifica di pubblico dipendente.
Per la Cassazione, nel caso in esame, vi erano tutti i presupposti per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio per entrambi gli imputati.
Infatti, non si ravvisava il vizio denunciato, atteso che giudici di merito avevano correttamente attribuito agli imputati la qualità di incaricato di pubblico servizio, osservando che i Centri di Assistenza Agricola operano in funzione della convenzione stipulata con “l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura” alla quale, ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, era stata espressamente attribuita la natura di ente di diritto pubblico.
Per tale ragione, mediante la convenzione l’Agenzia aveva trasferito i propri poteri ai Centri di Assistenza Agricola che, di fatto, si erano sostituiti al delegante nell’esercizio delle funzioni di matrice pubblicistica, consentendo così di ritenere integrati i requisiti per riconoscere sia al legale rappresentante sia ai relativi addetti la qualifica di incaricati di pubblico servizio.
Il ricorso veniva – pertanto – rigettato.
Nota a cura di Filippo Marco Maria Bisanti (Docente)