Il furto di prodotti dotati di placca antitaccheggio non esclude l’aggravante dell’esposizione delle cose alla pubblica fede

Cass. pen., Sez. V, 3 luglio 2025, sentenza n. 24569
LA MASSIMA:
“Integra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all’interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo a distanza che esclude l’esposizione della merce alla pubblica fede”.
IL CASO
La Corte d’Appello territorialmente, in conferma della pronuncia del giudice di prime cure, confermava la condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 1000 di multa nei confronti dell’imputata per il reato di furto tentato, aggravato dall’aver commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede. Nello specifico, Tizia si era impossessata di vari prodotti esposti sugli scaffali del supermercato e, dopo averli nascosti all’interno della sua borsa, aveva oltrepassato le barriere delle casse chiuse, ove veniva prontamente fermata da un addetto alla vigilanza.
Avverso tale sentenza, l’imputata ricorreva in cassazione lamentando l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n 7 c.p., posto che i prodotti si trovavano ancora sotto il controllo degli addetti alla sorveglianza e non erano state rimosse le placche antitaccheggio.
LA QUESTIONE
La pronuncia in commento ha ad oggetto la configurabilità dell’aggravante dell’esposizione delle cose alla pubblica fede, con riferimento al furto avente ad oggetto merce riposta sugli scaffali dei supermercati. In particolare, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla rilevanza che assume, ai fini dell’esclusione dell’aggravante ex art. 625, comma 1 n. 7 c.p., la presenza di una placca antitaccheggio sul prodotto oggetto di furto.
Nell’affrontare la questione, la Corte richiama l’orientamento giurisprudenziale prevalente che, con riferimento al furto commesso all’interno dei supermercati ove la scelta dei prodotti avviene mediante il sistema “self service”, qualifica l’attività di vigilanza posta in essere dagli addetti al servizio come ontologicamente inidonea a escludere la sussistenza dell’aggravante in esame in quanto generica, saltuaria e occasionale (Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 2014, n. 262663; Cass. pen., Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 6351).
LA SOLUZIONE
La Corte ha rigettato il ricorso.
I giudici di legittimità hanno infatti escluso che la presenza di una placca antitaccheggio sul prodotto oggetto di furto possa assumere rilevanza ai fini della configurabilità dell’aggravante in esame. Invero, aderendo all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, il Supremo Consesso ritiene integrato il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede anche nei casi in cui la sottrazione, all’interno di un esercizio commerciale, riguardi prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo a distanza che esclude l’esposizione della merce alla pubblica fede. Invero, secondo la Corte, al fine di ritenere insussistente l’aggravante in questione, è necessario che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale. Sul punto, richiamando l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, i giudici di legittimità ritengono sussistente l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. – “sub specie” di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del “self service” – la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione.
Nota a cura di Gaya Carbone (funzionaria UPP)