Il delitto di turbata libertà degli incanti è un reato di pericolo

Cass. pen., Sez. VI, 27 gennaio 2025, sentenza n. 3347
LA MASSIMA
“Il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l’effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell’illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l’andamento della gara”
IL CASO
Il caso oggetto di disamina trae origine dal riesame del ricorrente, pur dichiarato fallito, che avrebbe partecipato all’asta per l’aggiudicazione del predetto complesso immobiliare ricorrendo a società a lui riferibili, utilizzate come prestanome. Il soggetto, infatti, non avrebbe potuto partecipare all’aggiudicazione del complesso alberghiero, in quanto condannato, quale amministratore di fatto, a due anni di reclusione per delitti di bancarotta relativa al fallimento della società X, il cui patrimonio immobiliare era costituito proprio dal complesso turistico residenziale denominato Y del ricorrente, oggetto della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale.
LA QUESTIONE
La questione riguarda la configurabilità del reato in materia di cui all’art.353 c.p., in quanto il capo di imputazione provvisoria n.18 ha ad oggetto le condotte volte a turbare la vendita dei beni mobili presenti nella struttura alberghiera.
LA SOLUZIONE
La Suprema Corte giunge a ritenere configurabile il delitto di turbata libertà degli incanti anche nei casi in cui vi sia un unico partecipante alla gara, ove questo, “con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti” abbia impedito impedito la partecipazione di altri offerenti o, comunque, non fosse legittimato a partecipare alla stessa; in tutte queste situazioni, infatti, ricorre quel pericolo di alterazione dell’esito della gara che la fattispecie di reato intende prevenire.
Il Tribunale, con motivazione congrua, ha rilevato che l’imputato ha alterato l’esito della gara, in quanto non avrebbe potuto partecipare alla stessa per effetto delle inabilitazioni conseguenti all’applicazione delle pene accessorie applicate dalla sentenza di condanna per bancarotta dal medesimo riportata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel reato di turbata libertà degli incanti, il “mezzo fraudolento” consiste, inoltre, in qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedimentali, quali il ricorso a prestanomi o l’indicazione di informazioni scorrette ai partecipanti, e a pregiudicare l’effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo.
Le condotte di turbativa rilevanti ai sensi dell’art. 353 cod. pen. possono, peraltro, intervenire, come nella specie, anche dopo la scelta del contraente e prima dell’aggiudicazione definitiva.
Il delitto di turbata libertà degli incanti è, infatti, integrato da tutte le condotte indicate dall’art. 353 cod. pen. che si inseriscono nell’ambito della procedura di incanto falsandone l’esito, anche se intervenute successivamente alla chiusura dell’asta o, comunque, nel periodo di tempo necessario ai controlli e alle verifiche prodromiche alla stipula del contratto, considerato che solo con tale atto il procedimento di scelta del contraente giunge al termine.
Da tutte le considerazioni che precedono emerge all’evidenza che le censure sono prive di fondamento alcuno.