Frode nelle pubbliche forniture: non è sufficiente il solo inadempimento doloso

Cass. pen., Sez. VI, 3 aprile 2025, sentenza n. 13098
LE MASSIME
“Per la configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, poiché la norma incriminatrice richiede una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti; malafede contrattuale che rappresenta l’elemento distintivo di tale fattispecie rispetto a quella meno grave dell’inadempimento nelle pubbliche forniture, di cui all’art. 355 cod. pen.”
“Per la configurabilità del delitto di inadempimento di contratti di pubbliche forniture è necessario che l’inadempimento contrattuale determini il venir meno di beni o prestazioni essenziali per il corretto espletamento del pubblico servizio, tali dovendosi ritenere quelli senza dei quali questo non possa essere svolto o, per lo meno, subisca una significativa compromissione rispetto alle finalità perseguite”.
IL CASO
Il legale rappresentante di una società aggiudicataria di un appalto per il servizio di pulizia di uffici giudiziari presso la sede di un Tribunale aveva – secondo l’accusa – fraudolentemente omesso di adempiere agli obblighi contrattuali, impiegando risorse umane insufficienti e, comunque, omettendo o eseguendo soltanto in parte numerose prestazioni dovute in base al contratto; il Giudice per le Indagini Preliminari, rilevata la gravità indiziaria, adottava, nei confronti dell’indagato, un’ordinanza di applicazione di misure cautelari interdittive per asserita violazione dell’art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture).
Il difensore dell’indagato proponeva appello avverso la suddetta ordinanza e otteneva una pronuncia favorevole in quanto il Tribunale escludeva la configurazione del delitto contestato e riqualificava il fatto come mero inadempimento contrattuale di natura civilistica e, quindi, irrilevante dal punto di vista penale.
L’Autorità Giudiziaria, infatti, evidenziava l’assenza di un comportamento fraudolento in capo all’indagato che aveva dato luogo, piuttosto, ad un inadempimento contrattuale non dissimulato ma agevolmente riconoscibile. Mancando la componente “fraudolenta” nel suo comportamento, difettava un elemento costitutivo del reato che, pertanto, non poteva ritenersi configurato. Nemmeno si poteva ipotizzare la fattispecie di minore gravità dell’inadempimento di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) poiché le violazioni contrattuali non avevano impedito lo svolgimento ordinario dell’attività giudiziaria.
LA QUESTIONE
Proponeva ricorso per Cassazione la Procura della Repubblica sostenendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto, e a contrario, riteneva che il comportamento posto in essere dall’indagato integrasse il delitto di frode alle pubbliche forniture e ciò in quanto lo stesso aveva posto in essere singole e specifiche omissioni il cui accertamento aveva richiesto una approfondita e complessiva ispezione dei locali ed aveva, altresì, preservato un silenzio malizioso su tali sue condotte, sufficiente a qualificare la condotta come fraudolenta.
La Procura ricorrente ipotizzava, in via subordinata, la riqualificazione del fatto nella fattispecie di inadempimento di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) perché – diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale in sede di appello – per la sua configurabilità non sarebbe necessario che la condotta inadempiente abbia causato l’impedimento del pubblico servizio ma sarebbe sufficiente una sua accertata compromissione. Dal momento che, nel caso di specie, alcuni dei locali del Tribunale erano risultati inagibili, proprio perché non doverosamente puliti, il reato poteva ritenersi configurato.
La Cassazione, pertanto, era chiamata a precisare quali siano i presupposti dei delitti di frode nelle pubbliche forniture e inadempimento di pubbliche forniture e quali siano gli elementi che distinguono le due fattispecie delittuose dal mero inadempimento contrattuale di rilevanza civilistica.
LA SOLUZIONE
La Cassazione, dopo aver delineato i presupposti delle due fattispecie criminose ipotizzate dalla Procura della Repubblica, e dopo aver esaminato i fatti così come emersi in sede cautelare, respinge il ricorso.
Con riferimento al delitto di frode nelle pubbliche forniture, allineandosi alla giurisprudenza recente, ritiene che “non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, poiché la norma incriminatrice richiede una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti; malafede contrattuale che rappresenta l’elemento distintivo di tale fattispecie rispetto a quella meno grave dell’inadempimento nelle pubbliche forniture, di cui all’art. 355 cod. pen.”. Solo in tali termini può rilevare il silenzio, ossia come un malizioso espediente idoneo a dissimulare l’inesatta esecuzione della fornitura. Nella fattispecie concreta in esame tale circostanza non era riscontrabile perché l’indagato aveva addirittura riconosciuto il proprio inadempimento a fronte delle contestazioni mosse alla sua azienda da parte della amministrazione appaltante.
Per la configurabilità dell’ipotesi meno grave dell’inadempimento di pubbliche forniture, invece, non è sufficiente un qualsiasi inadempimento contrattuale, ma occorre che tale inadempimento sia talmente grave “da far mancare, in tutto o in parte, cose o opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio”.
L’attività concessa in appalto riguardava la pulizia degli uffici di un Tribunale, servizio ausiliario e strumentale rispetto allo svolgimento dell’attività giudiziaria, ed è quest’ultima che deve risultare compromessa perché possa essere integrato il reato. Considerato che, nel caso in esame, l’inadempimento contrattuale dell’appaltatore, consistito nella mancata pulizia dei locali, non aveva pregiudicato, nemmeno in parte, lo svolgimento dell’attività giudiziaria, non può configurarsi in via sussidiaria nemmeno tale fattispecie.
A cura di Elisa Visintin