Cassazione, Diritto Penale, Sentenze

Falsità ideologica mediante intestazione fittizia al P.R.A.

 Cass. pen., Sez. V, 10 luglio 2025, sentenza n. 25514

LA MASSIMA

 “Il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, è integrato dalla condotta di colui che dichiari all’operatore degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di essere proprietario, sì da ottenerne la immatricolazione, di autovetture, in realtà nella effettiva disponibilità di altri, essendone egli solo l’intestatario fittizio per effetto di operazioni di compravendita simulata.”

 

IL CASO

La vicenda processuale sottesa alla pronuncia in esame ha ad oggetto la responsabilità penale di un soggetto imputato per i reati di falso ideologico ex art. 479 c.p. e di truffa ex art. 640 c.p., entrambi contestati in forma continuata ai sensi dell’art. 81 c.p..

La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado – che aveva ritenuto l’imputato responsabile di tutti gli episodi contestati – ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione in relazione a due episodi di reato concernenti altrettanti veicoli indicati nel capo d’imputazione, ha pronunciato assoluzione per l’episodio relativo a un ulteriore veicolo per insussistenza del fatto, e ha confermato, nel resto, la sentenza di condanna, provvedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in mesi nove e giorni quindici di reclusione.

Secondo l’imputazione, l’agente avrebbe indotto reiteratamente in errore i funzionari del Pubblico Registro Automobilistico, rendendo dichiarazioni false circa la propria titolarità rispetto ad una serie di veicoli dei quali risultava formalmente intestatario, ma che erano in realtà nella disponibilità di soggetti terzi. A tal fine, simulava atti di compravendita mai avvenuti, finalizzati esclusivamente a ottenere la registrazione dei mezzi a proprio nome, in assenza di qualsiasi effettivo trasferimento giuridico.

L’attività si inscriveva in un disegno criminoso unitario, nel quale veniva anche aperta una partita IVA al solo scopo di sostenere fittiziamente l’esercizio di un’attività di commercio di autovetture, in realtà mai svolta. Attraverso tali condotte, realizzate con artifizi e raggiri, l’imputato si procurava un ingiusto profitto in danno dell’Erario e degli enti locali territorialmente competenti, eludendo gli obblighi fiscali e rendendo opaca la tracciabilità amministrativa dei veicoli.

La Corte di appello ha ritenuto provata la sussistenza della simulazione contrattuale e dell’induzione in errore del pubblico ufficiale, nonché la natura seriale e fraudolenta delle operazioni contestate. Il ricorso per Cassazione è stato proposto avverso tale decisione, denunciando, da un lato, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e alla valutazione delle prove; dall’altro, l’erronea applicazione dell’aumento di pena per la continuazione.

LA QUESTIONE

 La decisione in commento solleva due distinti profili di interesse giuridico. In primo luogo, il corretto inquadramento della condotta posta in essere dal ricorrente, in relazione alla fattispecie di falso ideologico ex art. 479 c.p., concretizzatasi attraverso dichiarazioni mendaci rese ai funzionari del Pubblico Registro Automobilistico, finalizzate all’ottenimento dell’intestazione formale di veicoli in assenza di una effettiva disponibilità giuridica e materiale degli stessi.

Il nodo interpretativo verte sull’idoneità della falsa dichiarazione resa dal privato nel corso di una procedura amministrativa a integrare una condotta penalmente rilevante, qualora tale dichiarazione si traduca nella formazione di un atto pubblico contenente dati difformi dalla realtà.

In particolare, si tratta di stabilire se l’intestazione fittizia di veicoli, ottenuta mediante dichiarazioni strumentali e non corrispondenti al vero, possa essere sussunta nell’ambito della falsità ideologica. La difesa sostiene che le intestazioni siano da ricondursi a una generica attività economica, priva di finalità ingannevole, e che le dichiarazioni rese non siano idonee a integrare alcuna fattispecie penalmente perseguibile.

La Corte ha ritenuto che tali argomentazioni non si confrontassero con il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata la quale aveva valorizzato una pluralità di elementi concreti: la reiterazione della condotta, l’assenza totale di documentazione giustificativa delle intestazioni, l’irreperibilità dei veicoli nei luoghi indicati come sede dell’attività dichiarata, nonché l’apertura di una partita IVA utilizzata esclusivamente a fini elusivi. In questo contesto, la dichiarazione resa all’ufficio del P.R.A. è stata correttamente qualificata come falsa rappresentazione della realtà giuridicamente rilevante, idonea a determinare l’induzione in errore del pubblico ufficiale e, conseguentemente, la formazione di un atto pubblico falso nei suoi contenuti.

Il secondo profilo attiene, invece, alla determinazione della pena nel reato continuato, con riferimento al corretto esercizio del potere discrezionale del giudice in sede di applicazione dell’aumento per continuazione. Il ricorrente aveva censurato la misura dell’incremento, ritenendola immotivatamente eccessiva. Anche tale censura è stata ritenuta inammissibile, essendo priva di specificità e non supportata da un effettivo confronto con la motivazione impugnata.

La Corte ha evidenziato come l’aumento – contenuto e proporzionato – fosse stato applicato nel rispetto dei criteri di proporzionalità e legalità, alla luce della pena base determinata nel minimo edittale e della serialità delle condotte contestate. È stato, inoltre, ribadito il principio secondo cui non è necessaria una motivazione dettagliata per ciascun aumento connesso alla continuazione, essendo sufficiente una motivazione complessiva che consenta di verificare la coerenza del trattamento sanzionatorio con i parametri di cui all’art. 81 c.p., inclusi i limiti massimi di aumento, il rispetto del rapporto di proporzione tra i reati e l’assenza di qualsiasi effetto equivalente a un cumulo materiale di pene.

 

LA SOLUZIONE

Nella decisione de qua, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, rilevando come le doglianze prospettate si risolvessero in una mera riproposizione di motivi già prospettati in appello, senza alcun confronto critico con il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Con riguardo al primo motivo, la Corte ha ritenuto che la condotta dell’imputato integri in modo compiuto il delitto di falso ideologico in atto pubblico, alla luce del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui tale reato si configura ogniqualvolta un privato, dichiarando falsamente di essere proprietario di un veicolo, induca in errore l’operatore del P.R.A. e ottenga l’iscrizione di un titolo giuridico fittizio.

Nel caso di specie, il giudice di merito aveva dato adeguatamente conto della rilevanza penale delle condotte poste in essere, evidenziando, da un lato, la totale assenza di documentazione idonea a giustificare le intestazioni, dall’altro, la discrepanza tra la formale titolarità e la reale disponibilità dei veicoli, che non risultavano rinvenibili presso i luoghi riconducibili all’imputato, i quali si presentavano in stato di abbandono e privi di attività riconoscibile.

Le argomentazioni difensive, imperniate sulla qualificazione dell’attività economica come compatibile con la presenza di veicoli in disuso o rottamati, sono state ritenute non dirimenti e, soprattutto, inidonee a contrastare il dato obiettivo rappresentato dalla simulazione di operazioni giuridiche mai avvenute.

Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha confermato la correttezza del trattamento sanzionatorio, ritenendo pienamente conforme ai parametri dell’art. 81 c.p. l’aumento irrogato per la continuazione. In particolare, è stato valorizzato il fatto che la pena base fosse stata fissata nel minimo edittale e che l’incremento per la continuazione fosse stato contenuto, sia in termini assoluti che in relazione alla serialità delle condotte accertate.

È stato altresì ribadito che, in tema di reato continuato, non è necessario motivare analiticamente ogni singolo aumento, purché l’impianto argomentativo consenta di verificare il rispetto del criterio di proporzione tra le pene e l’osservanza dei limiti di legge, evitando un’inammissibile sovrapposizione con il cumulo materiale.

Le motivazioni resa dai giudici di merito sono state, pertanto, ritenute sufficienti, coerenti e aderenti ai più recenti approdi delle Sezioni Unite. In conclusione, la Corte ha confermato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

 

Nota a cura di Leonarda Difonte