Diritto Penale, Novità Normative

Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con Legge 8 agosto 2019, n. 77, c.d. Decreto Sicurezza Bis

Con la presente si offre un’estemporanea delle norme introdotte con Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53, come convertito con Legge 8 agosto 2019, n. 77, c.d. Decreto Sicurezza Bis, analizzando le sole disposizioni che hanno inciso sul testo del Codice penale, nella parte generale e speciale.
L’art. 16 della novella ha infatti modificato gli artt. 61 c.p., in materia di circostanze aggravanti comuni, e 131 bis c.p., nella disciplina della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
In particolare, seguendo la tendenza ormai decennale di estensione delle circostanze aggravanti comuni, compare, in forza della lettera a), del comma unico del citato art. 16, un nuovo numero “11-septies)”, che punisce più gravemente il reo per “l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni”. Occorrerà attendere le prime applicazioni giurisprudenziali per verificare le forti perplessità della dottrina, rispetto al rapporto tra la nuova aggravante e l’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 3 c.p., che invece attenua la pena quando il reo abbia “agito per suggestione di una folla in tumulto”.
Con riferimento invece all’art. 131 bis c.p., la lettera b) del citato art. 16 prevede invece l’aggiunta di un nuovo periodo al comma secondo della disposizione codicistica (che detta i casi in cui l’offesa non può essere ritenuta di lieve entità). In particolare, è oggi previsto che “L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni”.
L’aver commesso il fatto, purché punito con pene superiori a due anni e sei mesi di reclusione, nel corso di manifestazioni sportive o a causa di esse (si pensi agli scontri tra tifoserie), diviene causa ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Maggiori perplessità desta l’ultimo inciso, allorché si prevede che non possa ritenersi di particolare tenuità l’offesa nei casi di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, resistenza ad un pubblico ufficiale e oltraggio ad un pubblico ufficiale.
Si pone innanzitutto un problema interpretativo, dal momento che il legislatore della novella prevede l’esclusione dell’applicazione dell’art. 131 bis c.p., “quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni”. Se infatti il riferimento esclusivo al pubblico ufficiale varrebbe – non senza problemi sul piano del principio di uguaglianza – a consentire il riconoscimento della particolare tenuità nel caso di reati commessi ai danni di un incaricato di pubblico servizio, non si comprende invece la specificazione relativa all’esercizio delle proprie funzioni, che costituisce il presupposto di tutte le fattispecie indicate, di cui agli artt. 336, 337 e 341 bis c.p.
Tuttavia, in attesa delle prime applicazioni processuali, riferibili ai soli fatti commessi dopo l’entrata in vigore del Decreto Sicurezza Bis, stante il divieto di retroazione sfavorevole ex art. 25, comma secondo, Cost., l’interpretazione letterale e più immediata vede introdotte due cause ostative, autonome e distinte, relative alla commissione di fatti puniti con reclusione superiore a due anni e sei mesi, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, cui si affiancano i casi di violenza o minaccia, resistenza e oltraggio, di cui agli artt. 336, 337 e 341 bis c.p., quando tuttavia commessi ai danni del solo pubblico ufficiale (e non dunque dell’incaricato di un pubblico servizio o del privato di cui il pubblico ufficiale si avvalga).
Tanto premesso in merito alle modifiche alla parte generale del Codice penale, deve darsi atto degli interventi sulla parte speciale, previsti dall’art. 7 del Decreto Legge.
La lettera a) dell’articolo in esame aggiunge un’ipotesi di aggravamento della pena, ai sensi dell’art. 339 c.p., che opera per gli artt. 336 ss., quando il fatto sia stato commesso “nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”; alla luce di tale integrazione dell’art. 339 c.p., che si riferisce proprio ai delitti di violenza o minaccia e resistenza al pubblico ufficiale, ci si chiede se la modifica sopra esaminata all’art. 131 bis c.p. debba riferirsi ai soli casi di violenza o minaccia e resistenza (oltre che di oltraggio) posti in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
La lettera b) dell’art. 7 prevede un aumento di pena, all’art. 340 c.p., che punisce le condotte di interruzione di un pubblico servizio, quando la condotta “è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”. La pena è in tal caso quella della reclusione fino a due anni.
La legge di conversione del Decreto Sicurezza Bis ha introdotto nuove modifiche al Codice penale, alla lettera b-bis), che prevede l’introduzione di un limite minimo edittale, pari a sei mesi di reclusione, all’articolo 341-bis, per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale; nonché alla lettera b-ter), che procede nello stesso senso, mediante la fissazione del minimo edittale a sei mesi di reclusione, per il delitto di cui all’art. 343 c.p., che punisce l’oltraggio ad un magistrato in udienza.
La commissione del fatto “nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico” aggrava, per effetto della lettera c) dell’articolo in esame, le condotte di devastazione e saccheggio, di cui all’art. 419 c.p.
Infine, la lettera d) dell’articolo 7 introduce modifiche all’articolo 635 c.p., in ordine al delitto di danneggiamento, escludendo dal comma primo le condotte commesse in occasione “di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico” e introducendo un nuovo comma terzo, ai sensi del quale “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. Viene infine coordinato il testo dell’ultimo comma, che si riferisce ora a tutti i commi precedenti, ivi compreso il nuovo terzo comma.
Il filo conduttore della riforma appare dunque incentrato sulla più severa risposta sanzionatoria per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o comunque di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.