Corruzione in atti giudiziari: il concorso di persone nella fase esecutiva

Cass. pen., Sez. VI, 29 aprile 2025, sentenza n.16333
LA MASSIMA
“E’ certamente configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari (e non anche i meno gravi reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p.) quando l’oggetto del mercimonio sia l’asservimento generico della funzione giudiziaria, non essendo richiesta per l’integrazione del reato di cui all’art. 319 ter c.p. la finalità di favorire una determinata parte processuale in relazione ad uno specifico ed individuato processo, potendosi trattare anche di una pluralità indistinta di processi in rapporto ad una serie indeterminata di parti processuali da favorire o da danneggiare.”
“In tema di concorso di persone nel reato deve essere esclusa la responsabilità di un soggetto che partecipi ad attività meramente esecutive – conseguenti rispetto a quelle che hanno integrato il reato – non rilevando la mera conoscenza che il reato sia stato commesso, mentre assumono rilevanza i contributi di consapevole partecipazione alla consumazione di un segmento delle condotte tipiche che integrano il reato di corruzione nella fase dell’accordo o in quella della dazione e ricezione dell’utilità offerta dal corruttore al corrotto”.
IL CASO
La Corte d’Appello territorialmente competente, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare, escludendo l’aggravante prevista dall’art. 416 bis co.1 c.p. e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, confermava la condanna nei confronti dei ricorrenti per i reati di corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 100 e 319 ter c.p.
Avverso tale provvedimento, le rispettive difese ricorrevano in Cassazione deducendo in sostanza, per quanto di interesse, violazione di legge e vizio della motivazione in merito sia al carattere unitario del reato di corruzione di cui all’art. 319 ter c.p. da qualificare come reato permanente per il riconosciuto stabile asservimento della funzione giudiziaria, sia in termini di configurabilità del concorso di persone in corruzione di chi sia intervenuto nelle fasi meramente esecutive.
LA QUESTIONE
La questione sottoposta all’attenzione della Corte riguarda l’accordo corruttivo sotteso alle richieste presentate dal difensore di sostituzione della misura cautelare con quella dell’obbligo di presentazione.
In sostanza occorre chiarire se ai fini della configurabilità del reato di corruzione in atti giudiziari, sia necessario che l’atto compiuto o da compiere, oggetto di mercimonio, inerisca ad uno specifico procedimento giudiziario e si ponga come strumento per arrecare un favore o un danno a una delle parti del medesimo, non essendo sufficiente il generico asservimento dell’operatore giudiziario, dietro compenso, agli interessi del corruttore, ipotesi riconducibile, invece, nella diversa fattispecie di cui all’art. 318 c.p. Inoltre, si è posta la problematica di tracciare i confini di configurabilità dell’ipotesi di concorso di persone nell’accordo corruttivo.
Il primo quesito è stato già affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in modo consolidato, ha ribadito il rapporto di specialità esistente tra le rispettive fattispecie, ossia di come la species di cui all’art. 319 ter c.p. contenga tutti gli elementi del genus, ossia quelli integranti la corruzione propria e impropria, antecedente e susseguente, per l’esercizio della funzione, ai quali si aggiunge l’elemento specializzante di essere commessa per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo (Cass. pen. Sez. U. n. 15208).
In tema di concorso di persone nel delitto di corruzione, invece, che si aggiungono al corrotto e al corruttore, è bene rilevare che già la formula letterale dell’art. 110 c.p. richiede un contributo materiale o morale che sia in grado di assumere una rilevanza anche solo agevolatrice ai fini del perfezionamento della fattispecie delittuosa o, quando tale contributo sopravvenga all’accordo, sia comunque utile al perfezionamento della dazione o ricezione dell’utilità oggetto dell’accordo medesimo.
Con specifico riguardo al delitto di corruzione, fattispecie a duplice schema che si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa ovvero con la dazione dell’utilità, occorre rilevare che l’ipotesi di cui all’art. 110 c.p. è configurabile quando il terzo estraneo all’accordo partecipi alla fase di dazione e ricezione dell’utilità, con piena consapevolezza della finalità e dello scopo perseguito dai soggetti coinvolti nell’accordo corruttivo. Non a caso la giurisprudenza più recente di legittimità ha sostenuto il principio proprio con riferimento ad attività o contributi che ricadono nella fase esecutiva dell’accordo, ovvero contributi di un soggetto il quale, non facendo parte di un accordo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva al fine di consentire la realizzazione.
LA SOLUZIONE
La Corte ha reputato opportuno annullare senza rinvio in modo parziale i due ricorsi in relazione ai motivi sopra menzionati.
Con riferimento alla prima questione i giudici di legittimità hanno sostenuto che, con specifico riguardo al generico asservimento della funzione, anche ai fini della configurabilità del reato in questione non è necessario che l’accordo sia strumentale ad uno specifico atto individuato o l’asservimento sistematico della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore. In altri termini, ai fini della configurazione del reato, è sufficiente l’accordo volto a subordinare la funzione giudiziaria, anche in assenza di una specifica azione sulla singola vicenda.
E’ bene precisare il solo asservimento della funziona giudiziaria, dietro compenso, agli interessi del corruttore è riconducibile alla fattispecie dell’art. 318 c.p., così come richiamata dall’art. 319 c.p., ma quando l’oggetto del mercimonio non è l’asservimento della funzione giudiziaria bensì il compimento di specifici atti processuali rispetto a determinati processi, individuati di volta in volta per favorire una determinata fase processuale, si fuoriesce dal reato unitario di corruzione per l’esercizio della funzione, con la conseguenza che la pluralità dei processi in cui il medesimo si colloca si traduce in una pluralità di reati.
Quanto al concorso di persone il Supremo Organo è opportuno distinguere i casi in cui la condotta del terzo sia soltanto l’oggetto della prestazione offerta come utilitas, come nel caso del terzo estraneo al reato che esegua la prestazione d’opera offerta dal corruttore al corrotto in virtù del vincolo che lo lega al corruttore, dai casi in cui chi provveda alla dazione dell’utilità per conto del corruttore e che pone in essere una condotta che integra essa stessa la fattispecie tipica di corruzione
A cura di Chiara Fasano