Competenza del Gip distrettuale e criteri di gravità indiziaria

Cass. pen., Sez. Un., 2 ottobre 2025, n. 32583
LA MASSIMA
“L’esclusione, nell’ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all’art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies c.p. non determina l’incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-bis, 1-quater, c.p.p.”
IL CASO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale distrettuale aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, ritenendolo gravemente indiziato di due reati di tentata estorsione in concorso, aggravati al metodo mafioso e dalla minaccia commessa da più persone riunite.
Il Tribunale del riesame, decidendo sull’istanza proposta nell’interesse dell’indagato aveva annullato il provvedimento limitatamente all’associazione mafiosa e alle cosiddette aggravanti “catalogate”, difettando la necessaria gravità indiziaria. Al contempo, aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere solo per i reati comuni contestati in rubrica, ritenendo sussistente il concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose.
La difesa proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia, deducendo, con un unico motivo di gravame, il vizio di legge in riferimento agli artt. 416-bis.1 c.p., 51, comma 3-bis e 27 c.p.c.
A parere del ricorrente, il Tribunale del riesame, avendo escluso tanto la gravità indiziaria, quanto l’aggravante del metodo mafioso per i due reati di cui all’imputazione, avrebbe dovuto dichiarare l’incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari distrettuale, atteso che la perdita di rilevanza dei reati di cui all’art. 51 c.p.p. avrebbe comportato lo spostamento della competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario. Vieppiù, la difesa eccepiva che l’ordinanza aveva omesso di esprimere un giudizio sull’urgenza di soddisfare la ritenuta esigenza cautelare, emergendo la contraddittorietà della motivazione rispetto ai molteplici elementi evidenziati nel provvedimento.
Per tali ragioni, a mente del ricorrente, il Tribunale del riesame, previa declaratoria di incompetenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuali, avrebbe dovuto annullare il provvedimento genetico di applicazione della misura, difettando il presupposto dell’urgenza, ovvero, in via subordinata, avrebbe dovuto ordinare la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario, limitando, di tal guisa, l’efficacia temporale della confermata misura cautelare.
Investita del proposto ricorso, la Corte di Cassazione ne ha devoluto l’esame alle Sezioni Unite, avendo rilevato l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità riguardante l’interpretazione dell’art. 328, comma 1-bis c.p.p. in relazione all’art. 51, comma 3-bis c.p.p.
LA QUESTIONE
Alle Sezioni Unite è stata rimessa la seguente questione: “se l’esclusione, nell’ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all’art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies c.p.p. determini l’incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-bis e 1-quater c.p.p.”.
In altri termini, trattavasi di stabilire se, una volta venuta meno la configurabilità dei citati reati o aggravanti, il procedimento dovesse essere automaticamente rimesso al giudice ordinario, con conseguente invalidità dei provvedimenti già adottati. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità coeva aveva mostrato orientamenti non univoci: un primo indirizzo aveva sostenuto la derivazione diretta della competenza dal titolo di reato astrattamente contestato, indipendentemente dalla successiva valutazione di merito.
Una differente interpretazione, invece, aveva ritenuto che la competenza si cristallizzasse in capo al giudice distrettuale solo in presenza di effettiva gravità indiziaria in ordine ai reati c.d. catalogati.
LA SOLUZIONE
Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il descritto contrasto esegetico, hanno aderito all’orientamento maggioritario, affermando la permanenza della competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale anche qualora, in sede cautelare, venga esclusa la gravità indiziaria in ordine ai reati o alle aggravanti catalogate.
Nel motivare il proprio approdo interpretativo, la Corte preliminarmente ricostruisce il sistema normativo, evidenziando che la competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale – prevista dagli artt. 51 e 328 c.p.p. – è funzionale e oggettiva, radicata sul procedimento instaurato a seguito dell’iscrizione della notitia criminis ex art. 335 c.p.p., e, pertanto, non è influenzata dalle valutazioni indiziarie operate nel subprocedimento cautelare.
In questa prospettiva, la competenza si determina in base al titolo del reato iscritto, e non anche alle vicende evolutive o provvisorie della fase cautelare, che per sua natura è autonoma e destinata a decisioni fondate su una cognizione sommaria. Diversamente opinando – osservano le Sezioni Unite – il sistema cautelare sarebbe esposto a un’instabilità permanente, potendo mutare il giudice ad ogni oscillazione del quadro indiziario.
Ciò posto, la Cassazione chiarisce dunque che la competenza derogatoria del giudice distrettuale viene meno solo nei casi in cui il pubblico ministero modifichi o aggiorni l’iscrizione della notizia di reato, ovvero disponga lo stralcio o l’archiviazione del reato qualificante che aveva attratto la competenza in sede distrettuale.
Non così, invece, quando il giudice o il tribunale del riesame ritengano, allo stato, insussistente la gravità indiziaria, trattandosi di valutazioni provvisorie, inidonee a incidere sul titolo di competenza.
Richiamando altresì il valore costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, le Sezioni Unite ribadiscono poi che la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale costituisce garanzia di imparzialità e di specializzazione, coerente con la funzione attribuita alle Direzioni Distrettuali Antimafia.
Applicando l’enunciato principio di diritto al caso concreto devoluto alla propria cognizione, dunque, la Suprema Corte conferma la correttezza della pronuncia oggetto di gravame, rigettando il ricorso proposto dall’indagato e riaffermando la validità dell’ordinanza cautelare adottata dal giudice per le indagini preliminari distrettuale, pur in assenza di gravità indiziaria sulle contestate aggravanti mafiose.
Nota a cura di Nicola Pastoressa (avvocato)