Autoriciclaggio tramite versamento del denaro sul proprio conto corrente

Cass. pen., Sez. II, 9 luglio 2025, sentenza n. 25348
LA MASSIMA
«Ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea, secondo un giudizio ex ante, anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza, e ciò anche attraverso operazioni o flussi finanziari che risultino pienamente tracciabili».
IL CASO
Il presente caso trae origine dal ricorso per Cassazione presentato dall’imputato, avverso la decisione della Corte di appello, con cui veniva affermata la penale responsabilità dello stesso per la commissione del reato di autoriciclaggio, con relativa condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 7.000,00 di multa.
Il ricorrente con il primo motivo di ricorso lamentava la violazione degli artt. 646 c.p. e 85 d.l. 162/2022, conseguente all’omesso proscioglimento per mancanza della condizione di procedibilità per il reato di cui all’art. 646 c.p., in quanto la persona offesa era già a conoscenza del fatto fin dal 2021, quindi il termine per presentare querela sarebbe partito dal 30 dicembre 2022, rendendo irrilevante la mancata comunicazione formale.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamentava la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di autoricilaggio. In particolare, la Corte territoriale avrebbe fondato la condanna esclusivamente sull’impiego di somme di denaro di provenienza delittuosa in attività di tipo speculativo, senza indicare se tale attività abbia reso più difficoltosa l’identificazione del denaro trasferito dal ricorrente e senza considerare che le operazioni in esame sarebbero state effettuate mediante i conti correnti intestati al ricorrente e alla coniuge.
Il terzo motivo riguardava l’asserito travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui i giudici di merito hanno escluso che la condotta fosse destinata al godimento personale delle somme di provenienza delittuosa.
Infine, il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 648 ter.1 c.p., concernente il fatto di minore tenuità, e delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis c.p..
LA QUESTIONE
La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla configurabilità della fattispecie di autoriciclaggio, prevista dall’art. 648-ter.1 c.p., allorché il soggetto agente abbia versato il denaro proveniente dalla commissione del reato di appropriazione indebita sul proprio conto corrente, con successiva collocazione in un conto deposito titoli.
Ci si chiede attraverso quali criteri la condotta del soggetto agente possa essere ritenuta idonea ad ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa del denaro.
In ambito di operazioni bancarie, la giurisprudenza di legittimità ha affermato come rientri tra le condotte idonee a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro anche la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito, essendo l’istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tantundem.
LA SOLUZIONE
La Suprema Corte ha affermato che il reato previsto dall’art. 648-ter.1 c.p. è un delitto a forma libera, realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa delle utilità che si intendono occultare.
Si osserva che, ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza, e ciò anche attraverso operazioni o flussi finanziari che risultino pienamente tracciabili.
La ratio sottesa all’introduzione della fattispecie incriminatrice dell’autoriciclaggio si fonda sull’esigenza di impedire che l’autore del reato presupposto possa liberamente disporre del profitto illecito, sottraendolo ad ogni forma di controllo, e soprattutto di contrastare condotte volte a reinserire tali proventi nel circuito economico legale, attraverso modalità che aggravano l’offensiva della condotta, esponendo a concreto pericolo l’integrità e il corretto funzionamento dell’ordine economico.
Con riferimento al caso di specie, la Corte di legittimità ha rilevato che le operazioni finanziarie compiute dall’imputato, come l’acquisto di titoli azionari con fondi illeciti, il trasferimento di tali titoli tra diversi istituti bancari e l’impiego dei profitti in operazioni immobiliari, non rappresentano un semplice godimento personale del denaro, ma una vera e propria attività di autoriciclaggio. Queste operazioni, infatti, sono state finalizzate a reinserire il denaro di provenienza illecita nel circuito economico legale, rendendo difficile tracciarne l’origine.
I giudici hanno sottolineato che non è rilevante chi fosse il titolare del denaro o se il denaro sia stato effettivamente speso, ma ciò che conta è la natura speculativa delle operazioni, che miravano a ottenere un profitto e a dissimulare la provenienza delittuosa dei fondi.
Infine, la Corte di legittimità ha affermato che la violazione dell’art. 648-ter.1, comma terzo, c.p., in assenza di uno specifico motivo di appello, non rientra tra le violazioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado; di conseguenza, la censura in esame, dedotta per la prima volta nel ricorso per cassazione ha ad oggetto un punto della decisione che ha acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum.
L’ultima censura è ritenuta aspecifica, non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Nota a cura di Francesca Tagliamonte (funzionario amministrativo)