Cassazione, Diritto Penale, Sentenze

Atti osceni: è reato se commessi in un luogo abitualmente frequentato da minori

Cass. pen., Sez. III, 5 marzo 2025, sentenza n. 9134

LA MASSIMA
“Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per “luogo abitualmente frequentato da minori”, si intende non un luogo semplicemente aperto o esposto al pubblico laddove si possa occasionalmente trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti di minore età presenta un carattere elettivo e sistematico”.

IL CASO
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dall’imputato che in secondo grado veniva assolto per il reato di cui all’art. 527, comma 2 cod. pen. in quanto non punibile per vizio totale di mente, ma con applicazione della misura di sicurezza poiché pericoloso socialmente. In particolare, la Corte d’Appello, nel confermare il pronunciamento di primo grado, in relazione all’art. 527, comma 2 cod. pen. ha disatteso la ricostruzione offerta dall’imputato circa i fatti oggetto di contestazione: difatti, gli atti a valenza sessuale sono stati commessi nelle vicinanze di un parco nel quale sono posizionati giochi per bambini, constatazione sufficiente per qualificare quel luogo come abitualmente frequentato da minori. In relazione alla misura di sicurezza, inoltre, il giudice di secondo grado ha suffragato il giudizio di pericolosità sociale dell’imputato, precisando che la stessa può essere contenuta soltanto con la partecipazione dell’imputato a percorsi riabilitativi e psicofarmacologici.
L’imputato articola il suo ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado in due motivi. Nel primo motivo l’imputato lamenta l’erronea applicazione dell’art. 527, comma 2 cod. pen., in quanto il luogo in cui gli atti si sono esplicati non può definirsi abitualmente frequentato da minori, ritenendo altresì non raggiunta la prova sul fatto tipico. Inoltre, con un secondo motivo, egli contesta la logicità della motivazione nella parte relativa al giudizio di attualità della pericolosità sociale e della relativa perizia.

LA QUESTIONE
Il primo motivo di ricorso offre l’opportunità alla Corte di Cassazione per affrontare la portata della nozione di “luogo abitualmente frequentato da minori” di cui all’art. 527, comma 2 cod. pen.

LA SOLUZIONE
Nell’esaminare il primo motivo, il giudice di legittimità ribadisce il consolidato orientamento secondo cui per “luogo abitualmente frequentato da minori” deve intendersi “non un luogo semplicemente aperto o esposto al pubblico laddove si possa occasionalmente trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti di minore età presenta un carattere elettivo e sistematico”. In questa prospettiva, pertanto, è abitualmente frequentato da minori quell’area “nella quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, vi sia la significativa probabilità della presenza di minori”.
Queste coordinante ermeneutiche sono state rispettate dalla Corte d’Appello, la quale in modo non manifestamente illogico, con un giudizio probabilistico ex ante, ha individuato tale luogo nella piazza in cui sono avvenuti gli atti a valenza sessuale. Difatti, la presenza di giochi dedicati allo svago dei minori costituisce elemento in sé sufficiente per affermare la loro probabile presenza in quell’area, derivandone pertanto la sussistenza di un pericolo concreto della percezione degli atti osceni da parte degli stessi.
Sul punto, inoltre, le argomentazioni difensive si riducono a contrapporre una diversa descrizione dei fatti e mirano unicamente a una differente ricostruzione dello stato dei luoghi, finalità non permessa nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, la genericità delle contestazioni, nonché l’insussistenza di una erronea applicazione dell’art. 527, comma 2 cod. pen. conducono la Corte di Cassazione a pronunciarsi per l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.