Cassazione, Diritto Penale, Sentenze

Arma inefficiente ma ripristinabile: sussiste il reato di detenzione

Cass. pen., Sez. I, 10 gennaio 2025, sentenza n. 1020

LA MASSIMA
“La rilevanza penale nel possesso di un’arma, può essere esclusa solo se la stessa sia inidonea in modo assoluto all’impiego cui è destinata, nel senso che, a causa di imperfezioni o anomalie che non possono essere agevolmente rimosse, essa non possa in concreto essere utilizzata. Non può, dunque, avere alcun rilievo l’attuale inefficienza dell’arma. E poiché nel caso di specie, l’arma, per quanto in cattivo stato di conservazione, non era “del tutto inefficiente per cause non rimovibili, e quindi inidonea in modo assoluto all’impiego, correttamente si è concluso per la sussistenza del reato”.

IL CASO
Il ricorrente è stato condannato sia in primo che in secondo grado di giudizio per i reati di cui agli articoli 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, 648 e 697 c.p., a seguito del rinvenimento in un’intercapedine della sua abitazione di un’arma comune da sparo, ottenuta artigianalmente mediante la modifica delle canne e del caricatore di uno strumento di segnalazione acustico, e di quattro cartucce. Nei motivi di ricorso, egli ha dedotto anzitutto l’assenza dell’elemento soggettivo del reato, non essendo provata oltre ogni ragionevole dubbio la sua consapevolezza circa la potenzialità lesiva dell’arma: egli, infatti, avrebbe provato l’arma a seguito del rinvenimento, ma questa non avrebbe sparato alcun colpo. Per la medesima circostanza, ha altresì invocato l’errore di fatto sul funzionamento dell’arma, ai sensi dell’art. 47 c.p., con richiesta di scriminare il comportamento illecito.

LA QUESTIONE
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla configurabilità del delitto di detenzione illegale e ricettazione di un’arma, ai sensi degli artt. 23, comma 3, legge 10 aprile 1975 e 648 c.p., nell’ipotesi in cui questa sia inefficiente o mal conservata, ma conservi comunque un’astratta utilizzabilità, pur mediante la rimozione di imperfezioni e anomalie.
La questione giuridica affonda le sue radici nella valutazione di offensività della condotta incriminata, ai fini della sussunzione del fatto tipico nella fattispecie legale astratta, ma si riflette nel caso di specie sull’atteggiamento psicologico del condannato, cioè sulla sussistenza del dolo e sull’applicabilità dell’errore di fatto, in ragione della convinzione dell’inefficienza dell’arma.

LA SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, in adesione agli orientamenti più recenti, ha respinto il ricorso presentato dal condannato, ritenendo che la sola ipotesi in cui la detenzione di un arma non abbia rilevanza penale si ha quando essa sia inidonea in modo assoluto all’impiego a cui è destinata, poiché solo in siffatta circostanza viene meno la situazione di pericolo per l’ordine pubblico e per la pubblica incolumità, che rappresenta l’oggetto giuridico delle fattispecie in materia di armi. Nell’ipotesi di arma irreversibilmente inefficiente, pertanto, il fatto di reato contestato non viene a sussistere.
Diversamente, l’attuale inefficienza dell’arma, il cattivo stato di conservazione o il mal funzionamento della stessa non sono – per la Suprema Corte- elemento sufficiente ad escludere la responsabilità penale, tanto dal punto di vista materiale, quanto dal punto di vista psicologico.
In punto di dolo, infatti, occorre che il detentore dell’arma maturi la convinzione che questa sia un rottame, e non meramente inefficiente: infatti, l’arma non perde tale qualità qualora, pur essendo guasta o priva di pezzi, anche essenziali, possa comunque essere ripristinata nella sua funzione originaria, poiché permane l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico sottesa alla ratio della norma incriminatrice.
Quanto all’applicabilità dell’art. 47, comma 1, c.p., che consentirebbe di escludere la punibilità della condotta illecita, in ragione dell’erronea convinzione della sua inutilizzabilità, la Cassazione respinge la tesi del ricorrente, in quanto ai sensi della norma invocata l’errore deve ricadere sulla convinzione di detenere un’arma nella sua interezza, in ogni sua parte essenziale, non già sul suo funzionamento.