Adescamento di minorenni e dolo specifico

Cass. pen., Sez. III, 18 dicembre 2024, sentenza n. 46535
LA MASSIMA
“In tema di adescamento di minorenni, la sussistenza del dolo specifico, ove consistente nello scopo di commettere il reato di detenzione di materiale pornografico di cui all’art. 600-quater cod. pen., deve essere necessariamente desunta facendo ricorso a parametri oggettivi, dai quali possa inferirsi il movente sessuale della condotta”
IL CASO
La Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione resa dal G.u.p. del Tribunale di Bologna, il quale aveva condannato l’imputato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 609-undecies c.p. (capo A), 81 cpv., 600-fer, co. 3, c.p. (capo B), 61 n. 2, 81 cpv., 494 c.p. (capo C) e 600-quater, co. 2, c.p. (capo D). Avverso l’indicata sentenza, l’imputato propone ricorso per cassazione censurando il vizio di motivazione e l’ inosservanza della legge penale con riferimento al delitto di adescamento, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto non necessario il dolo specifico, che, invece, caratterizza la fattispecie in esame; a tal fine, la difesa ha aggiunto che sui profili Instagram non è possibile pubblicare materiale pedopornografico, trattandosi, al più, di fotografie riproducenti figure femminili il più delle volte con indumenti intimi o in costume da bagno. Inoltre, ha censurato l’ inosservanza della legge penale con riferimento al delitto di pornografia minorile, posto che non è mai avvenuta, sui profili Instagram, la pubblicazione di materiale pedopornografico, attesi anche la policy e gli algoritmi di tale social network; nonché l’ inosservanza della legge penale con riferimento all’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p., difettando ab origine l’esistenza di qualsivoglia reato scopo asseritamente perseguito dall’imputato; e, infine, il vizio di motivazione e l’inosservanza della legge penale con riferimento all’aggravante dell’ingente quantità, ritenuta, con riferimento al delitto di detenzione di materiale pedopornografico, solamente sulla base del dato numerico, senza accertare la sua strumentalità con l’ incremento del mercato illecito.
LA QUESTIONE
Sul punto, si osserva che, contrariamente a quanto censurato dalla difesa, la Corte di appello non ha affatto affermato che, in relazione al delitto di adescamento di minorenni, non sia necessario accertare il dolo specifico, avendo, invece, correttamente affermato che esso consiste non nell’ intento di soddisfare il proprio istinto sessuale, bensì, ove consistente, come nella specie, nello scopo di commettere il delitto di cui all’art. 600-quater c.p., nella volontà di procurarsi, secondo le modalità previste dalla norma incriminatrice, materiale riproducente momenti della sfera intima della persona offesa al fine di poterne farne uso, come accertato nel caso in esame.
LA SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, riconosce che la conclusione adottata dalla Corte di appello sia aderente con il principio secondo cui, in tema di adescamento di minorenni, la sussistenza del dolo specifico, ove consistente nello scopo di commettere il reato di detenzione di
materiale pornografico di cui all’art. 600-quater c.p., che deve essere necessariamente desunta facendo ricorso a parametri oggettivi, dai quali possa inferirsi il movente sessuale della condotta come appurato nel caso all’esame.
Con riguardo al delitto di pornografia minorile, di cui al capo B), all’art. 600-fer, co. 3, c.p., la Corte di merito ha dato atto che, dalla documentazione agli atti, risulta provata l’avvenuta pubblicazione sul sito Instagram gestito dall’imputato delle immagini a contenuto intimo-sessuale che si era procurato mediante la realizzazione del delitto di cui all’art.609-undecies c.p.
La Corte di merito, invero, da un lato, ha evidenziato che la sussistenza del nesso teleologico, contestata al capo C), di cui all’art. 494 c.p., risulta pienamente integrata proprio perché l’attribuzione a sé di una falsa identità, quale soggetto minorenne, era chiaramente finalizzata alla realizzazione del delitto di adescamento; dall’altro, ha correttamente ribadito la sussistenza dell’aggravante di cui al capo D), all’art. 600-quater c.p., sulla base della “quantità smisurata” di materiale pedopornografico contenuta nei 158 dvd sequestrati presso l’abitazione dell’ imputato, in ciò facendo corretta applicazione del principio, a cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui la configurabilità della circostanza aggravante della “ingente quantità” nel delitto di detenzione di materiale pedopornografico impone al giudice di tener conto non solo del numero dei supporti informatici detenuti, dato di per sé indiziante, ma anche del numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene.