Cassazione, Diritto Penale, Diritto Processuale Penale, Sentenze

Condanna definitiva e rimedi CEDU: la Cassazione interviene sull’art. 628-bis c.p.p.

Cass. Pen., Sez. V, 3 settembre 2025, sentenza n. 30182

 

LA MASSIMA

“L’accoglimento della richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni presuppone, ai sensi dell’art. 628-bis, comma 5, cod. proc. Pen., che la violazione convenzionale abbia avuto effettiva incidenza, per natura e gravità, sul provvedimento pronunciato nei confronti del richiedente, tale per cui, se quella violazione non vi fosse stata, l’esito del procedimento sarebbe stato ragionevolmente diverso”

 

IL CASO

La vicenda oggetto della sentenza in epigrafe trae origine da una richiesta proposta, ai sensi dell’art. 628-bis c.p.p., dal difensore e procuratore speciale dell’imputato, finalizzata all’eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da una decisione adottata in violazione della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, in riferimento alla sentenza di condanna all’ergastolo emessa nei suoi confronti dalla Corte di Assise d’Appello, per il reato di omicidio aggravato.

Il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha rappresentato di aver ottenuto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo una decisione di riconoscimento unilaterale da parte dello Stato italiano della violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, concernenti, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto a un ricorso effettivo.

In particolare, il difensore dell’imputato eccepiva l’illegittimo trattenimento – per vizio formale – di un plico contenente atti afferenti alla fase cautelare del procedimento, evidenziando come le violazioni riconosciute dalla Corte di Strasburgo — per la loro natura e gravità — abbiano inciso concretamente sul procedimento e sulla successiva sentenza di condanna. Ad avviso della difesa, tale circostanza avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa già in sede di udienza preliminare, impedendo all’imputato di valutare consapevolmente l’eventuale accesso a un rito alternativo.

Segnatamente il ricorrente lamentava di non aver avuto la possibilità di valutare l’opportunità di accedere a un rito alternativo (nella specie rito abbreviato); di indicare testimoni a discarico in condizioni di parità con l’accusa; di attivare un rimedio specifico rispetto alla lesione del proprio diritto di accesso agli atti processuali, compromesso dal provvedimento di trattenimento della corrispondenza.

LA QUESTIONE

Nella fattispecie in esame si discute in ordine all’applicazione dell’istituto di natura straordinaria di cui all’art. 628-bis c.p.p. volto all’eliminazione degli effetti pregiudizievoli di una condanna nell’ipotesi in cui vi sia un riconoscimento di una violazione CEDU da parte dello Stato italiano

LA SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato.
In particolare, i giudici di legittimità hanno osservato che l’accoglimento della richiesta di eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da una decisione adottata in violazione della Convenzione, in attuazione della pronuncia della Corte europea, richiede— ai sensi dell’art. 628-bis, comma 5, c.p.p. — che la violazione convenzionale abbia inciso in modo effettivo, per natura e gravità, sul provvedimento emesso nei confronti del richiedente, di talché, se tale violazione non si fosse verificata, l’esito del procedimento sarebbe stato ragionevolmente diverso.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso che le violazioni lamentate avessero prodotto un effetto concreto sui diritti del ricorrente, tale da giustificare la riapertura del giudizio.
Secondo i giudici, nella richiesta difettava un’adeguata e specifica prospettazione dell’incidenza effettiva — sotto il profilo causale e probatorio — della violazione accertata sugli esiti del procedimento e sulla sentenza di condanna.

In particolare, a parere della Cassazione, nella richiesta mancava un’adeguata prospettazione circa l’incidenza effettiva, per natura e gravità, della violazione accertata sugli esiti del procedimento e sulla decisione di condanna.

All’esito del percorso motivazionale, quindi, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e per l’effetto lo ha rigettato

Nota a cura di Maria Rita Siani (avvocato)