Cassazione, Diritto Penale, Sentenze, Sezioni Unite

Confisca di prevenzione e difesa del terzo intestatario

Cass. pen., Sez. Un., 5 settembre 2025, sentenza n. 30355

 

LA MASSIMA

“In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto”.

IL CASO

Il Tribunale aveva disposto, ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. 159/2011, la confisca di beni nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso, estendendo il vincolo a beni intestati a congiunti (moglie, figlia, fratello), qualificati come intestatari fittizi. La Corte d’appello confermava il decreto.

Ricorsi in Cassazione, veniva dedotta sia la questione circa la reale titolarità dei beni, sia l’assenza dei presupposti di pericolosità, sproporzione e provenienza illecita. La Quinta Sezione, ravvisato un contrasto giurisprudenziale, rimetteva la questione alle Sezioni Unite.

LA QUESTIONE

La questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite è la seguente: se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo possa rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso.

LA SOLUZIONE

Le Sezioni Unite hanno scelto di dare continuità all’orientamento maggioritario, restringendo la legittimazione del terzo intestatario fittizio alla sola possibilità di rivendicare l’effettiva titolarità dei beni oggetto di confisca. Il terzo, dunque, non può sindacare l’insussistenza dei presupposti della misura, come la pericolosità del proposto, la sproporzione patrimoniale o la provenienza illecita dei beni, trattandosi di questioni che rimangono nella disponibilità difensiva esclusiva del proposto.

La Corte ha, pertanto, preso posizione rispetto ai diversi orientamenti formatisi in giurisprudenza. Quello maggioritario, cui viene ora ribadita adesione, ammetteva per il terzo solo la difesa relativa alla titolarità reale, negando qualsiasi intervento sulle condizioni applicative della misura. Vi era poi un orientamento minoritario, che aveva riconosciuto al terzo un ruolo difensivo più ampio, consentendogli di contestare anche i presupposti della confisca, inclusa la pericolosità soggettiva del proposto. Infine, un orientamento intermedio aveva tracciato una soluzione di compromesso, riconoscendo al terzo la possibilità di incidere sui profili oggettivi, quali la sproporzione tra reddito e beni o la datazione dell’acquisto, ma escludendo ogni contestazione dei profili soggettivi legati alla pericolosità.

Con la decisione in commento le Sezioni Unite hanno, dunque, privilegiato la linea più restrittiva, richiamando il dato normativo del d.lgs. 159/2011 e il principio processuale dell’interesse ad agire. L’utilità giuridicamente rilevante del terzo non può estendersi oltre la rivendicazione della titolarità reale, giacché diversamente la sua impugnazione si tradurrebbe in una difesa surrogatoria del proposto, alterando l’equilibrio del sistema preventivo. La pronuncia si segnala per il rigore con cui delimita la posizione del terzo, riaffermando la centralità esclusiva del proposto nel procedimento di prevenzione. In chiusura, le Sezioni Unite ribadiscono che la regiudicanda di prevenzione è “a soggetto e oggetto determinati”, parte necessaria è solo il proposto, mentre il terzo, se non dimostra la titolarità effettiva, resta privo di un interesse giuridicamente rilevante.

Nota a cura di Mariangela Miceli (avvocata)