Cassazione, Diritto Penale, Sentenze

Art. 391-ter c.p.: escluso il reato per dispositivi non immediatamente utilizzabili e inidonei alla comunicazione

Cass. Pen., Sez. VI, 14 luglio 2025, sentenza n. 25746

LA MASSIMA

“Non possono ricomprendersi nell’alveo della norma di cui all’art. 391-ter c.p. le diverse condotte connotate dal frazionamento del singolo dispositivo o dall’introduzione in tempi diverse delle singole parti così ottenute. L’oggetto materiale delle condotte alternativamente incriminate dall’art. 391-ter c.p. si riferisce al solo dispositivo immediatamente utilizzabile per la comunicazione all’esterno. Tali condotte, seppure ipoteticamente coerenti con la ratio della disposizione incriminatrice, si pongono in netto contrasto con il principio di legalità e tassatività, spettando al solo legislatore la valutazione in merito all’eventuale modifica della norma incriminatrice e, in particolare, all’estensione dell’oggetto materiale delle condotte tipizzate.”

 IL CASO

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte trae origine dal ricorso per cassazione proposto dal difensore dell’imputato avverso la sentenza con cui il giudice del gravame confermava la penale responsabilità del prevenuto, per il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, ex art. 391-ter c.p.

Con unico motivo di doglianza, la difesa ha denunciato violazione di legge per avere ritenuto sussistente il delitto contestato sebbene il cellulare trovato nel possesso dell’imputato fosse privo di batteria, scheda SIM e cavo per l’alimentazione. Invero, in entrambi i giudizi di merito, è stato omesso l’accertamento circa l’idoneità del dispositivo elettronico rinvenuto a comunicare con l’esterno.

LA QUESTIONE

La questione di diritto affrontata dalla Corte impone alla stessa una riflessione circa l’oggetto materiale della condotta punita dal delitto di cui all’art. 391-ter c.p. Nella specie, è dubbio se possa ritenersi configurato il delitto in parola nell’ipotesi in cui oggetto della condotta sia costituito dai singoli elementi o accessori del dispositivo elettronico, oppure se debba considerarsi l’intero dispositivo nella sua integrità.

Il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti è stato introdotto dall’art. 9 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, nell’ambito dei delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie. La ratio della fattispecie incriminatrice è da ricondursi sia all’esigenza una maggiore sicurezza all’interno delle carceri, in modo da evitare la messa in pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, sia a ragioni di natura tecnica, rappresentando una soluzione più efficace alla c.d. “schermatura” degli istituti penitenziari.

I primi commentatori hanno ritenuto che il bene giuridico tutelato dalla disposizione in esame, sia legato all’esigenza di garantire l’effettività della pena detentiva e della custodia cautelare in carcere. Finalità suscettibile di essere turbata dall’impiego, a vario titolo, di dispositivi idonei alla comunicazione da parte della popolazione detenuta, che consenta loro di gestire traffici illeciti con l’esterno.

Il primo comma descrive un reato comune, teso a punire la condotta di chi indebitamente procura o consente l’uso indebito o introduce all’interno degli istituti penitenziari un apparecchio telefonico o un dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.

La dottrina ha sin da subito sollevato un difetto di tassatività e sufficiente determinatezza della norma de quo, rilevando come la locuzione “apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni” presti il fianco a dubbi interpretativi, dal momento che potrebbero rientrare anche singole parti di strumenti elettronici, purché idonei alla comunicazione.

L’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene che l’interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell’art. 391-ter c.p. impone di considerare nell’alveo delle condotte tipizzate dalla norma incriminatrice esclusivamente un apparecchio telefonico o “altro dispositivo” nella sua interezza, con esclusione di loro parti o eventuali accessori, come la scheda SIM (ex multis cass. pen., sez. VI, 11/09/2024, n. 42941).

Quando il legislatore ha voluto sanzionare condotte riferite a singole parti di beni, lo ha espressamente previsto. Paradigmatica a tal riguardo è la disciplina sancita all’art. 1, legge 2 ottobre 1967, n. 895 ove è punita la condotta di chi fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede, a qualsiasi titolo, armi da guerra o parti di esse. In difetto di un’esplicita indicazione normativa, l’ampliamento del significato delle locuzioni impiegate, al fine di ricomprendere la scheda SIM o altri accessori, rischierebbe di risolversi in una non consentita operazione di interpretazione analogica della fattispecie incriminatrice, in violazione del principio della riserva di legge e determinatezza della norma. E, infatti, per “apparecchio telefonico” si intende un dispositivo che permette la comunicazione a distanza tra gli utilizzatori. La locuzione “altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni si riferisce ad altri strumenti elettronici che, pur diversi dai primi, al pari di questi ultimi consentono il raggiungimento del medesimo fine.

 LA SOLUZIONE

La Corte ha accolto il ricorso proposto e annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Nel caso in esame, il cellulare rinvenuto nella disponibilità del detenuto era privo di SIM e di batteria e, pertanto, non può ritenersi idoneo alla comunicazione.

In adesione all’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sopra evidenziato, il Consesso ha escluso che un cellulare privo di accessori possa essere ricompreso tra gli oggetti delle condotte alternativamente punite all’art. 391-ter c.p. La dizione letterale della disposizione, infatti, si riferisce al solo dispositivo immediatamente utilizzabile per comunicare con l’esterno.

La delimitazione ai soli dispostivi unitariamente intesi è coerente con la ratio della previsione normativa, che ha quale obiettivo precipuo quello di impedire indebite comunicazioni con l’esterno da parte dei detenuti e non permettere a costoro la prosecuzione di attività illecite.

Inoltre, la Corte ha evidenziato il mancato compimento di ulteriori accertamenti circa l’idoneità del dispositivo alla comunicazione con l’esterno, mediante altri strumenti o tecnologie (ad esempio, tramite connessione alla rete wireless o tecnologia bluetooth) a prescindere dalla SIM.

Dal momento che la ratio della norma è quella di impedire la comunicazione del detenuto con l’esterno, l’idoneità del telefono è un prerequisito essenziale, con la conseguenza che il reato non si configura qualora il dispositivo non sia in grado di garantire la comunicazione. Una diversa interpretazione, infatti, rischierebbe di punire condotte in concreto prive di offensività.

Nota a cura di Caterina Angelino (Funzionario Tecnico di Amministrazione)