Attenuante di lieve entità nel delitto di rapina e applicabilità congiunta dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 c.p.

Cass. Pen., Sez. II, 16 luglio 2025, sentenza n. 26146
LA MASSIMA
“L’attenuante introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 costituisce uno strumento “ulteriore” rispetto a quelli già disponibili – e dunque anche rispetto all’attenuante comune prevista dall’articolo 62, n. 4), c.p. – per adeguare la sanzione al fatto. Pertanto, quando le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di “offensività minima”, che legittima il riconoscimento dell’attenuante, il fatto che sia già stata riconosciuta l’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4) cod. pen. non osta alla rivalutazione delle caratteristiche della condotta e della entità del danno, allo specifico fine di concedere l’ulteriore attenuante.”
IL CASO
L’imputato, condannato per i delitti di rapina impropria e lesioni, proponeva ricorso per Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, il mancato riconoscimento in suo favore della attenuante di matrice costituzionale della lieve entità del fatto, introdotta dalla Consulta con sentenza n. 86 del 2024, che avrebbe dovuto essergli riconosciuta unitamente all’attenuante comune prevista dall’articolo 62, primo comma, n. 4), c.p.
LA QUESTIONE
Il quesito di diritto rimesso alla Corte di Cassazione attiene alla applicabilità congiunta dell’attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4), c.p. e dell’attenuante della particolare tenuità del fatto introdotta dalla Corte costituzionale in relazione al delitto previsto e punito dall’art. 628 c.p.
LA SOLUZIONE
La Corte di cassazione ricorda, in primo luogo, le ragioni dell’intervento operato dalla Consulta con sentenza n. 86 del 2024. Con tale pronuncia, infatti, il Giudice delle leggi dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’articolo 628, secondo comma, c.p. “nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”.
La ratio della declaratoria di incostituzionalità va individuata nella volontà di rendere il delitto di rapina conforme al principio di proporzionalità della pena proclamato dall’art. 27 Cost.
Un principio, questo, di cui è ormai evidente lo stretto collegamento con il principio di proporzione di matrice europea, che pur impone l’individuazione di un trattamento sanzionatorio congruo rispetto al fatto: l’irrogazione di una pena eccessivamente gravosa, infatti, comprometterebbe la rieducazione del condannato.
In merito al problema dell’applicabilità congiunta dell’attenuante introdotta dalla Consulta e dell’attenuante comune già prevista all’articolo 62, comma primo, n. 4) c.p., gli Ermellini rispondono in senso affermativo.
E invero, la Corte di Cassazione chiarisce che, quando le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versi in un caso di minima offensività, il fatto che sia già stata riconosciuta l’attenuante comune prevista dall’articolo 62, comma primo, n. 4) c.p. non osta alla concessione dell’ulteriore attenuante introdotta dalla Consulta.
Nota a cura di Marta Anna Geusa (Avvocata)