Necessaria l’offerta reale per l’operatività dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p.

Cass. pen., Sez. VI, 7 luglio 2025, sentenza n. 24974
LA MASSIMA
“Ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p., qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, è necessario che l’imputato proceda ad offerta reale dell’indennizzo ai sensi degli artt. 1209 e ss. c.c., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l’adeguatezza della stessa e/o l’effettiva resipiscenza”.
IL CASO
La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione da parte dell’imputato della sentenza di condanna con la quale la Corte territoriale ha confermato le determinazioni del giudice di prime cure e, dunque, la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di istigazione alla corruzione, per aver offerto ai militi accertatori una somma di denaro al fine di indurli ad omettere l’elevazione del verbale di contravvenzione per rilevate infrazioni alò codice della strada. Nel ricorso, la difesa dell’imputato ha dedotto, tra gli altri, la violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p., nonostante il reo avesse offerto, a titolo di risarcimento morale, una somma di denaro in favore di ciascuno dei due militari.
LA QUESTIONE
La suprema Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui requisiti che la riparazione del danno prima del giudizio deve avere, al fine di veder riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p. La Corte, superando un approccio meramente formale, ribadisce la necessità per l’imputato di spogliarsi effettivamente della somma di denaro offerta in riparazione, attraverso le forme dell’offerta reale. Solo tale modus operandi è ritenuto dalla Corte davvero espressivo della sostanziale volontà del reo di risarcire la vittima, nonché dell’effettiva resipiscenza in ordine alle condotte pregiudizievoli tenute.
LA SOLUZIONE
La Sesta Sezione della Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi le determinazioni assunte dalla Corte territoriale, ribadendo quanto già affermato in altri precedenti, ovverosia che ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p., qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, è necessario che l’imputato proceda ad offerta reale dell’indennizzo ai sensi degli artt. 1209 e ss. c.c., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l’adeguatezza della stessa e/o l’effettiva resipiscenza.
A parere della Corte, infatti, è indispensabile il deposito della somma rifiutata e l’adozione di una equipollente modalità operativa che assicuri la perdita della disponibilità della somma offerta fino alla decisione del giudice. Quest’ultimo, infatti, è chiamato ad apprezzare la congruità della somma offerta nonché l’effettiva resipiscenza dell’imputato; circostanza quest’ultima dirimente soprattutto nei casi di ravvedimento operoso.
Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato come l’offerta della somma di denaro, effettuata a mezzo il deposito di due assegni circolari, non consentisse di affermare che l’importo fosse entrato nella disponibilità della vittima, precludendo altresì al giudice di valutarne l’adeguatezza. Né la difesa ha contrastato in modo specifico detta argomentazione quanto meno allegando la perdita di disponibilità della somma in capo al reo in modo da perfezionare e rendere effettiva l’offerta reale.
Nota a cura di Corina Torraco, Avvocato