Le modalità di rideterminazione della pena in sede di esecuzione

Cass. Pen., Sez. I, 9 luglio 2025, sentenza n. 25214
LA MASSIMA
“In tema di continuazione tra reati giudicati separatamente, il giudice dell’esecuzione deve, dapprima, scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, poi individuare quello più grave e, solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto alla base del nuovo computo.”
IL CASO
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto la continuazione, ex artt. 81, comma secondo, c.p. e 671 c.p.p., in relazione a reati giudicati con due sentenze differenti divenute irrevocabili. Con tale ordinanza si era proceduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato all’istante. Sul punto, l’interessato ha eccepito l’assenza della precisazione, nella rideterminazione della pena, delle frazioni applicate per ciascuno dei reati, avvinti dalla continuazione interna.
LA QUESTIONE
La Corte di Cassazione ha ribadito, richiamando i precedenti orientamenti consolidati in giurisprudenza, i criteri e le modalità di rideterminazione della pena dinnanzi al giudice dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 81, comma secondo, c.p. e 671 c.p.p., nell’ipotesi del reato continuato.
LA SOLUZIONE
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso avanzato dal condannato. Ed invero, ella ha ribadito quelli che sono stati, nel tempo, gli approdi della giurisprudenza nella procedura di rideterminazione della pena ad opera del giudice, in sede esecutiva, per la continuazione tra reati giudicati con sentenze separate, ciascuna delle quali già unificate dal vincolo della continuazione. Sul punto, arresti anche remoti hanno affermato che il giudice, nel compiere tale rivalutazione, deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione e, dopo aver individuato quello più grave, deve operare autonomi aumenti sulla pena per i reati satellite, come determinata dal giudice della cognizione. Tale impostazione è stata replicata anche in successive pronunce della Cassazione le quali, hanno, però, affermato la necessaria esplicazione anche delle modalità di calcolo svolte ai fini della quantificazione della pena risultante da più condanne. Partendo dalla pena – bese riferita al reato più grave fra quelli in esame, si dovrebbe operare l’aumento per ciascun reato satellite, ex novo. Nell’attuare tale operazione, il giudice deve, poi, esplicitare il percorso dosimetrico seguito nella rideterminazione della pena perché, pur non richiamando l’art. 671 c.p.p. l’art. 133 c.p. ed i suoi principi, comunque il condannato deve avere contezza del percorso di rivalutazione seguito dal giudice competente. Tale esplicitazione consente, non solo di far conoscere gli elementi posti alla base di tale operazione, ma anche di ricostruire la valutazione unitaria e complessiva effettuata sui su menzionati elementi. Ed invero, nei più recenti arresti del 2020 e 2021, la Corte ha precisato la necessità di rendere possibile un controllo effettivo da parte dell’interessato rispetto al processo logico e giuridico seguito dal giudice nella determinazione della pena e ciò appare possibile proprio compiendo una ricognizione delle frazioni sanzionatorie che compongono il trattamento sanzionatorio rideterminato.
Nota a cura di Francesca De Nuntiis