Cassazione, Diritto Penale, Sentenze

Truffa telematica: modifica del regime di procedibilità e decorrenza del termine per la querela

Cass. Pen., Sez. II, 12 giugno 2025, sentenza n. 22257

LA MASSIMA

“In tema di truffa “telematica” ex art. 640, comma secondo, n. 2-ter, c.p., la sopravvenuta procedibilità ad istanza di parte, producendo un effetto concretamente favorevole per l’imputato, va ricondotta nell’ambito applicativo del comma quarto dell’art. 2 c.p.. Il giudice, pertanto, deve accertare l’esistenza della querela anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica. Per determinare il momento dal quale far decorrere il termine di cui all’art. 124 c.p. utile a formalizzare la querela, prima non necessaria ai fini della procedibilità dell’azione penale, in assenza di una disciplina transitoria ad hoc, è necessario ricorrere al principio generale secondo cui il termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge che, modificando il regime precedente, renda necessaria la condizione di procedibilità”.

IL CASO

L’imputato si era reso responsabile di una truffa online, ponendo in vendita sui canali social una consolle per videogiochi ad un prezzo vantaggioso, inducendo in errore l’acquirente che aveva pagato una somma di denaro senza, tuttavia, ricevere la merce, con l’aggravante di aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la privata difesa, in quanto il fatto era stato commesso attraverso contatti telematici a distanza, che non avevano permesso alla persona offesa di controllare la disponibilità del bene e la sua stessa esistenza.

Il Tribunale di Prime Cure, invero, aveva ritenuto sussistente l’aggravante della cd. minorata difesa. Tale aggravante è prevista dall’art. 61, comma primo, n. 5, c.p. espressamente richiamato dall’art. 640, comma secondo, n. 2-bis, c.p.; il Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito in Legge 9 giugno 2025, n. 80 ha disposto l’abrogazione del n. 2-bis e ha collocato l’aggravante comune della minorata difesa nel nuovo comma quarto dell’art. 640 c.p.

La Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado, ritenendo l’insussistenza dei presupposti dell’aggravante contestata che, in particolare, aveva fondato la procedibilità d’ufficio per il delitto di truffa – altrimenti procedibile soltanto a querela di parte – ed aveva perciò dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per mancanza della predetta condizione di procedibilità.

Ricorreva in Cassazione il Procuratore Generale sostenendo l’erroneità della decisione perchè  ritenuta in contrasto con i precedenti giurisprudenziali che, in casi analoghi, avevano ravvisato i presupposti per la contestazione della aggravante, in considerazione del fatto che, anche se l’interazione tra autore e vittima viene posta in essere “a distanza”, ciò non toglie la posizione di vantaggio in cui si trova il primo rispetto alla seconda.

LA QUESTIONE

Il delitto di truffa è stato modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90, che ha introdotto, nel comma secondo della norma, al n. 2-ter, una nuova aggravante che prevede un inasprimento sanzionatorio “se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’altrui identificazione”. La novella ha, di fatto, recepito l’elaborazione giurisprudenziale che aveva già riconosciuto l’applicazione, anche alle truffe online, dell’aggravante comune dell’art. 61, comma primo, n. 5 c.p., ritenendo che gli autori, sfruttando lo strumento della rete, rendano più difficoltosa o addirittura impossibile la loro identificazione da parte della vittima, procurandosi, così, una situazione di vantaggio. Sostanzialmente, è stata introdotta una ipotesi specifica di “minorata difesa” in caso di truffa telematica.

Il legislatore ha mantenuto la procedibilità d’ufficio nel caso di truffa aggravata dalla minorata difesa comune (n. 2-bis, oggi abrogato) ed ha previsto la procedibilità a querela in presenza dell’aggravante specifica di nuovo conio (n. 2-ter c.p.).

La previsione della procedibilità a querela per la cd. truffa telematica (introdotta nel 2024) costituisce norma più favorevole per l’imputato, con la conseguenza che il suo ambito applicativo rientra nell’art. 2, comma quarto, c.p. Il giudice, pertanto, deve accertare la sua esistenza anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica.

Ciò posto, dal momento che la norma del 2024 non contiene una disciplina transitoria, sorge il problema di individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine dell’art. 124 c.p. per formalizzare la querela, prima non necessaria.

LA SOLUZIONE

La Suprema Corte ha afferma che, ogni qual volta non ci sia una norma transitoria ad hoc, la questione deve essere risolta facendo ricorso al principio generale espresso nel R.D. 601 del 1931 (cd. Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale), secondo cui il termine per la proposizione della querela decorre dalla data di entrata in vigore della legge che, modificando il regime precedente, rende necessaria la condizione di procedibilità.

Nel caso di specie, dovendosi applicare la circostanza aggravante della minorata difesa specifica prevista dall’art. 640, comma secondo, n. 2-ter c.p. (anziché quella comune prevista dal n. 2-bis, oggi abrogato) e verificato che, alla data in cui è stato proposto il ricorso, la legge del 2024 era già entrata in vigore ed erano spirati i termini per la proposizione della querela senza che questa fosse stata presentata, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Nota a cura di Elisa Visintin (avvocato)