Maltrattamenti in famiglia e dipendenza affettiva patologica della vittima

Cass. pen., Sez. VI., 7 gennaio 2025, sentenza n. 300
LA MASSIMA
“Il marito risponde del reato di maltrattamenti anche se la moglie è soggiogata e sottomessa a lui e sottoposta a un ricatto emotivo essendole stata diagnosticata una dipendenza affettiva patologica, essendosi determinata a rivolgersi alla autorità giudiziaria solo all’esito dell’ennesima vessazione, connotata da violenza fisica e verbale.”
“La richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, in quanto atto personalissimo dell’imputato non può essere fatta dal suo difensore, salvo che sia munito di procura speciale o che detta richiesta venga proposta dal difensore in presenza dell’imputato.”
IL CASO
La Corte d’Appello territoriale competente, in parziale riforma della pronuncia del giudice di prime cure, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato ritenuto responsabile, tra gli altri, del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, aggravato per aver commesso il fatto in presenza di un minore.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato. In particolare, con il primo motivo è contestata la mancanza e l’illogicità della motivazione della sentenza per non aver, il giudice d’appello, tenuto in considerazione la reciprocità dei comportamenti violenti.
Secondo il ricorrente, la Corte di Appello non avrebbe valutato la circostanza che la parte offesa risultava, al momento della commissione del reato, affetta da depressione, ambivalenza, disturbo della personalità borderline e alcolismo con effetto compulsivo. In questo senso, secondo la teoria difensiva dell’imputato ricorrente, l’iscrizione al Servizio di Tossicodipendenza e i decreti provvisori emessi dal Tribunale dei minorenni nei confronti della parte offesa comproverebbero la limitata attendibilità della medesima.
Con il secondo motivo è contestata la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva ex art. 545 bis c.p.p. avanzata dal difensore alla presenza dell’imputato in appello all’udienza innanzi alla Corte di Appello.
LA QUESTIONE
Due sono le questioni problematiche poste all’attenzione della Corte di Cassazione.
La prima questione riguarda l’incidenza, ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti, dello stato di dipendenza affettiva patologica della vittima nei confronti dell’autore. La questione ha ad oggetto la rilevanza di tale stato patologico sia sul piano della attendibilità della parte offesa sia sotto il profilo della reciprocità dei comportamenti violenti.
La seconda questione che si pone riguarda la proponibilità della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva da parte del difensore alla presenza dell’imputato.
LA SOLUZIONE
Con riferimento al primo motivo e, in particolare, al profilo relativo all’attendibilità della parte offesa, la Corte di Cassazione ritiene la censura generica nonché reiterativa di quanto già sollevato dall’imputato in appello.
La diagnosi di una dipendenza affettiva patologica non può, quindi, considerarsi sufficiente, nei termini comprovati dall’imputato, a far venir meno l’attendibilità della vittima. Non rileverebbe in questo senso la circostanza che, a causa di tale patologia, la parte offesa si sia determinata a rivolgersi all’autorità giudiziaria solo all’esito dell’ennesima vessazione connotata da violenza fisica e verbale (commessa nei suoi riguardi e della figlia minore) e solo dopo aver sperimentato la totale incapacità dell’ imputato di trattenere i propri impulsi e di autocontrollarsi.
Quanto al secondo profilo, relativo all’asserita reciprocità dei comportamenti violenti, la Corte di Cassazione non ritiene di censurare la risposta della Corte di Appello, la quale ha escluso puntualmente che tale circostanza possa ritenersi integrata dall’unico episodio di natura difensiva posto in essere dalla donna. Neppure può considerarsi rilevante, in questo senso, la perdita della potestà genitoriale della stessa, essendo tale circostanza riconducibile a ragioni del tutto estranee alla materia del contendere.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha confermato la tesi della Corte di Appello per cui lo stato di dipendenza affettiva della vittima, quand’anche si traduca in un contesto di reciprocità di comportamenti violenti, non esclude l’attendibilità della vittima e la rilevanza penale della condotta.
Il secondo motivo, afferente il mancato esame da parte della Corte di Appello della richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva formulata dal difensore alla presenza dell’imputato, è ritenuto fondato.
In primo luogo, la Corte di Cassazione, soffermandosi sui termini di proposizione della richiesta, aderisce all’orientamento prevalente secondo il quale, ai fini della pronuncia sull’applicabilità della pena sostitutiva ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 D .Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), non è necessario che essa sia formulata con l’atto di gravame, risultando sufficiente che tale richiesta sia formulata, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello.
Quanto alle modalità di formulazione dell’istanza, trattandosi di un atto personalissimo dell’imputato affinché il difensore possa formulare detta richiesta è necessario che quest’ultimo risulti munito di procura speciale o che detta richiesta venga proposta dal difensore in presenza dell’imputato.
A supporto di tale interpretazione è richiamato, sul piano sistematico, l’orientamento che legittima l’instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore, pur privo di procura speciale, qualora l’imputato sia presente e nulla eccepisca. Nell’ipotesi in questione, secondo la giurisprudenza di legittimità, il difensore agirebbe non nella qualità di procuratore di fatto ma come mero “nuncius” della volontà dell’imputato presente.
In conclusione, alla luce delle esposte argomentazioni, la Corte di Cassazione ritiene che la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva formulata dal difensore, nel corso del giudizio di appello, alla presenza dell’imputato, presenta tutti i presupposti necessari ai fini dell’esame dell’istanza.