Autoriciclaggio: configura il reato l’acquisto di auto di lusso con soldi illeciti

Cass. pen., Sez. II, 24 marzo 2025, sentenza n. 11704
“L’ipotesi non punibilità di cui all’art. 648-ter.1, comma quarto, c.p. è integrata soltanto nel caso in cui l’agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.”
IL CASO
Il Tribunale del riesame, su accoglimento parziale dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, applicava all’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora, previo riconoscimento dei gravi indizi di reità in relazione al delitto di autoriciclaggio.
Il Giudice per le Indagini Preliminari, invece, aveva considerato applicabile al caso concreto la causa di non punibilità di cui all’art. 648 ter.1 c.p., dal momento che l’indagato aveva utilizzato la somma di € 300.000, provento di due truffe, per acquistare, per se stesso, una autovettura di lusso.
Il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame, sostenendo la violazione degli artt. 125 e 310 c.p.p. in relazione all’art. 648 ter.1 c.p.
LA QUESTIONE
La questione sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità attiene al perimetro di applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 648 ter.1 c.p.
LA SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, in primo luogo, ricorda che la causa di non punibilità di cui all’art. 648 ter.1 c.p. esclude la punibilità di quanti destinino il denaro, i beni o le altre utilità, derivanti dal delitto presupposto, alla mera utilizzazione o al godimento personale.
Il delitto di autoriciclaggio, infatti, è posto a tutela dell’ordine pubblico economico, al fine di impedire che il mercato possa essere inquinato dalla libera circolazione di capitali provento di illeciti. Pertanto, per considerarsi non punibile la condotta deve arrestarsi al semplice utilizzo e godimento, senza il compimento dell’ulteriore attività di immissione nel mercato.
Il legislatore, infatti, ha inteso limitare la non punibilità ai soli casi in cui i beni provento di delitto restino cristallizzati nella disponibilità dell’agente, senza riversarsi in alcun modo nel circuito economico legale.
Nel caso di specie, ritengono i Giudici di legittimità, la causa di non punibilità non può essere applicata, perché il provento illecito è stato reimpiegato dall’indagato per l’acquisto di una costosa autovettura. La condotta, dunque, è in grado di integrare il delitto di autoriciclaggio, poiché capace di inquinare il circuito economico legale e ostacolare l’individuazione della provenienza illecita della provvista.