La confisca per equivalente nel concorso di persone: la rivoluzione delle Sezioni Unite

Cass. pen., Sez. Unite, 8 aprile 2025, sentenza n. 13783
LA MASSIMA
«In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali».
IL CASO
Il procedimento penale riguarda due imputati condannati per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione tra privati e a più fatti di corruzione. Detta corruzione sarebbe stata perpetrata dando esecuzione ad un accordo che prevedeva il pagamento della tangente ai corrotti attraverso la retrocessione, da parte dei corruttori, di una parte dei proventi derivanti dagli appalti aggiudicati in modo illecito. Dall’esame probatorio, svoltosi durante il processo, si è rilevata la presenza di documenti che dimostravano l’esistenza di accordi spartitori tra i concorrenti ma non è stato dimostrato il loro effettivo adempimento e la suddivisione concreta delle somme conseguite. Attraverso questo modus operandi è stato impossibile stabilire con certezza le quote lucrate, effettivamente, dai singoli concorrenti e, il giudice, sulla base del cosiddetto principio di solidarietà aveva disposto, ex art. 2641 c.c., la confisca del denaro, indifferentemente, nei confronti di ciascuno dei concorrenti anche per l’intero ammontare del vantaggio complessivamente accertato.
Invero, i correi contestavano la metodologia adottata per stabilire l’entità del profitto confiscabile, sostenendo che non vi era stata una corretta suddivisione del profitto tra i concorrenti del reato.
Innanzi alla Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione si era posto il problema di chiarire se, in caso di concorso di più persone nel reato la confisca potesse essere disposta per l’intero profitto nei confronti di ciascun concorrente, indipendentemente da quanto ciascuno avesse effettivamente ricevuto; ovvero dovesse essere ripartita secondo il grado di responsabilità o in parti uguali.
Le Sezioni Unite investite da tale quesito, svolgono in via preliminare una disamina attenta e minuziosa concernente diversi temi controversi in materia di misure ablatorie patrimoniali, quali: questioni meramente definitorie circa la nozione di prezzo e profitto confiscabili; la natura della confisca per equivalente ( detto tema assume decisiva valenza rispetto alla questione rimessa alle Sezioni Unite) e il distinguo con la confisca diretta; la natura della confisca del denaro fino all’argomento oggetto di trattazione.
LA QUESTIONE
Le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione: in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto può essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno dei concorrenti, indipendentemente da quanto da ognuno percepito, ovvero ciò̀ può disporsi soltanto quando non è possibile stabilire con certezza la porzione di profitto attribuibile a ognuno oppure ancora se la confisca deve essere comunque ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità̀ di ciascuno o in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali.
LA SOLUZIONE
La presente pronuncia del Giudice della nomofilachia rappresenta una decisa inversione di rotta in tema di sequestro e confisca.
Si tratta di una sentenza rivoluzionaria in quanto (per dirla come Kirchmann: “Un tratto di penna del legislatore ed intere biblioteche vanno al macero”) destinata a superare indirizzi di legittimità consolidati, anche per essere stati ribaditi, recentemente, da precedenti Sezioni Unite.
La questione principale riguarda i limiti quantitativi entro cui ciascun concorrente nel reato può essere attinto dalla misura ablatoria. Allorquando un reato abbia generato un provento e lo stesso non consiste in un bene infungibile aggredibile direttamente, sorge il problema di stabilire entro quali limiti valoriali possa essere disposto il sequestro e la confisca del denaro o di quella per equivalente in capo a ciascuna delle persone che ha concorso nel reato.
Sulla suddetta questione si registrava un contrasto giurisprudenziale che ha visto contrapporsi diversi orientamenti. Un primo orientamento, ritenuto fino ad oggi maggioritario, aderiva ad una impostazione “solidaristica” che prevedeva sia il sequestro che la confisca possibili in capo a ciascun correo per l’intero, costituendo così, la ripartizione, un fatto interno ai rapporti tra correi. A supporto di tale tesi si sosteneva, inoltre, la funzione sanzionatoria della confisca di valore pronta a giustificare la compartecipazione criminosa; il carattere unitario del reato concorsuale ex art. 110 c.p., quindi, tutti i correi erano sottoposti alla medesima pena per il reato; e da ultimo il riferimento civilistico alla solidarietà passiva delle obbligazioni.
Un secondo orientamento di tipo “solidaristico-residuale” individuava la solidarietà tra correi quale extrema ratio, attuabile solo nel caso in cui non fosse accertabile la quota di profitto di ciascuno. Detto orientamento ha preso le mosse da un passaggio della sentenza delle Sezioni Unite Fisia Italimpianti del 2008 nella quale si chiariva che la confisca per l’intero profitto nei confronti di ciascun concorrente del reato era sempre subordinata all’ impossibilità di individuare la quota dal singolo compartecipe conseguita a seguito dell’illecito.
Infine, si rinveniva un terzo orientamento definito “parziario” il quale, escludendo il principio di solidarietà, sosteneva che il sequestro e la confisca andrebbero, invece, sempre disposti con una ripartizione tra i correi. Qualora fosse impossibile quantificare il reale profitto conseguito da ciascun correo, si dovrebbe ricorrere a un criterio residuale. Vi era, però, una divisione sull’individuazione di detto criterio residuale: secondo una prima impostazione parziaria pro quota il criterio residuale dovrebbe essere quello di graduare l’entità della misura ablatoria con riferimento al grado di partecipazione del singolo concorrente alla formazione e acquisizione del profitto o del prezzo, secondo una diversa impostazione parziaria egualitaria, invece, qualora non sia possibile determinare il profitto conseguito da ciascun singolo concorrente dovrebbe soccorrere il criterio della ripartizione in quote uguali tra i correi. Ed è proprio quest’ultima impostazione ad essere accolta dalle Sezioni Unite. Per arrivare a questa conclusione, la Corte procede a smontare i tre argomenti principali impiegati a sostegno della tesi maggioritaria solidaristica monista.
Invero, per quanto concerne il carattere sanzionatorio della confisca di valore, si ribadisce che la confisca per equivalente pur avendo una componente sanzionatoria assolve principalmente ad una funzione di riequilibrio, tende cioè ad equilibrare la sfera giuridica patrimoniale del reo nella stessa situazione in cui esso sarebbe dovuto versare se il reato non fosse stato commesso, essa non ha quindi un carattere prettamente punitivo.
Quanto al modello unitario del reato concorsuale, invece, si osserva come tale teoria non giustifica comunque l’applicazione in concreto a tutti i concorrenti della stessa sanzione in modo fisso e
predeterminato e non consente a taluno dei correi di farsi carico della pena da infliggere all’altro compartecipe.
Per quel che attiene l’istituto civilistico della solidarietà passiva delle obbligazioni, la Corte afferma come non è affatto chiara la ragione che fa da collante tra il tema dell’obbligazione solidale civile e quello del concorso del reato e con la confisca per equivalente e che, anzi, la solidarietà appare istituto incompatibile con il principio di proporzionalità, che assume una valenza anche sovranazionale in fonti primarie e secondarie.
Messe da parte le tesi solidaristiche, la Corte si sofferma su un problema di carattere processuale, vale a dire come debba avvenire l’accertamento del conseguimento di un profitto in capo a ciascun concorrente.
In tal caso resta, da un lato, dovere del pubblico ministero dimostrare il quantum di profitto conseguito ma volgendo lo sguardo al contenuto del patto criminoso tra concorrenti alla qualità dell’adesione alla compartecipazione al tipo di percorso che è stato eseguito e alla serietà del contesto ambientale in cui la decisione di parte di partecipare al reato è maturata; dall’altro lato dovere della difesa allegare fatti dimostrativi della partecipazione del singolo concorrente al reato per ragioni diverse rispetto a quella di trarre una indebita locupletazione e che potrà condurre ad un accertamento anche della inesistenza di un effettivo arricchimento da parte del compartecipe e in tal senso può acquisire valore i rapporti tra i correi le aspettative specifiche del singolo, quindi il movente della condotta del singolo concorrente, le condizioni il contenuto dell’accordo di compartecipazione il ruolo che ha svolto il correo e la condotta in concreto compiuta del singolo rispetto al piano organizzativo del reato. A tal proposito, in questo bilanciamento probatorio, la Corte conclude affermando che trova giustificazione la regola di chiusura del riparto del vantaggio derivante dal reato in parti uguali tra i correi. Tale regola è residuale ed opera esclusivamente nel caso in cui sia stato provato il conseguimento da parte del singolo partecipe di una quota di profitto o di prezzo del reato ma, al contempo, nessuna delle parti è stata in grado di quantificare in concreto il vantaggio, quindi dividere il complessivo arricchimento in debito (perciò ci sarebbe la prova dell’an e dubbi solo sul quantum di quota profitto trattenuta dal correo).
In conclusione, la Corte formula i seguenti principi di diritto: “La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti”.
A cura di Valentina Musorrofiti